Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  la richiesta di referendum popolare per la
 abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe,  del d.P.R. 24  luglio
 1977,  n.  616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
 22 luglio 1975, n. 382),  e della legge 9 marzo 1989,  n.  86  (Norme
 generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
 comunitario  e  sulle  procedure   di   esecuzione   degli   obblighi
 comunitari),  richiesta  dichiarata  legittima, con ordinanza in data
 26-27  novembre  1996,  dall'Ufficio  centrale  per   il   referendum
 costituito presso la Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0149