Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964 n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento della professione di giornalista", richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola ALLEGATO Ordinanza emessa nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997. Premesso che hanno depositato "atto di intervento in giudizio" l'Ordine dei giornalisti, Consiglio nazionale; il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia e l'Ordine dei giornalisti del Veneto; Ritenuto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 37, 33 e 32 del 1993, 47 del 1991, 10 del 1972), sono legittimati ad intervenire nei giudizi di ammissibilita' della richiesta di referendum, a norma dell'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, soltanto il Governo nonche' i delegati e i presentatori; che i soggetti sopra indicati non rivestono tali qualita', sicche' il loro intervento risulta inammissibile. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile l'intervento sopra indicato. Il Presidente: Granata 97C0167