L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 12 febbraio 1997, ha approvato il disegno di legge n. 245 - Norme stralciate - dal titolo "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione" pervenuto a questo commisariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 15 febbraio 1997. L'iter parlamentare del provvedimento legislativo concernente una serie di disposizioni, di cui alcune di carattere particolarmente innovativo, attinenti a piu' svariati settori di competenza regionale, e' stato alquanto lungo e complesso avendo impegnato l'assemblea nei lavori di aula sin dal 13 gennaio. Al testo predisposto dalla competente commissione di merito sono stati, infatti, presentati circa 500 emendamenti, di cui molti direttamente in aula, che inevitabilmente hanno rallentato le ordinarie procedure e indotto la presidenza dell'organo legislativo, in conformita' ai principi posti da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 94/1995, a vigilare con assidua attenzione affinche' fosse assicurata la puntuale osservanza dei precetti dell'art. 12 dello statuto e delle relative norme regolamentari. Cio' nonostante sono state approvate due disposizioni (artt. 37 e 52) oggetto del presente atto di gravame, entrambe frutto di emendamenti presentati da singoli deputati che, per il loro conttenuto, appaiono non sufficientemente ponderati e valutati per le conseguenze derivanti, tant'e' che in sede di approvazione definitiva del d.d.l., ne e' stata richiesta, dal Governo e da uno dei deputati proponenti, la soppressione ai sensi dell'art. 117-bis del regolamento interno. L'art. 37, che qui di seguito si trascrive, da' adito a censure di costituzionalita' in relazione agli artt. 3 e 97, della Costituzione, poiche' con l'asserito intento di interpretazione autenticamente una norma esistente nell'ordinamento giuridico regionale dal 1985, il legislatore in realta' estende alcuni benefici a fattispecie e soggetti diverrsi da quelli previsti dalla norma stessa creando disparita' di trattamento in quanto sottopone alla stessa disciplina situazioni del tutto diverse e violando il principio del buon andamento della p.a. "Interpretazione autentica dell'art. 68 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. 1. - Il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e' interpretato nel senso che per i fini di cui al primo comma sono considerati utili i servizi svolti continuativamente presso l'Universita' nella docenza universitaria in posizione di assistente volontario, laureato esercitatore, titolare di borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1956, n. 946 e 24 febbraio 1967, n. 62, nonche' quelli svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche o assegnate a seguito di concorso. 2. - Per i predetti servizi sono fatte salve le istanze di cui alle leggi regionali 29 ottobre 1985, n. 41 e 15 giugno 1988, n. 11". L'art. 68, comma quinto della legge regionale n. 41 del 1985, oggi interpretato, recitava: "Per i fini di cui al primo comma sono considerati utili i servizi svolti continuamente presso l'universita' nella docenza universitaria in posizione di ''assistente volontario'', ''laureato esercitatore'', ''titolare di borse di studio'' di cui alla legge 31 ottobre 1956 n. 946 e 24 febbraio 1967, n. 62 nonche' ''titolare di borse di studio'' del CNR o assegnata a seguito di concorso". La riportata norma del 1985, cosi' come sopra formulata, era stata portata all'attenzione di codesta Corte avendo costituito oggetto di una questione di costituzionalita' per presunta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione sollevata in via incidentale dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Il TAR-Sicilia, sez. di Catania, decidendo il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego della competente amministrazione regionale aveva ritenuto valutabile, ai sensi della legge regionale n. 41/1985, art. 68, quinto comma, per la ricostruzione della carriera, il servizio prestato da un funzionario in qualita' di borsista presso la Soprintendenza ai beni culturali, ambientali e della p.i. di Catania. La regione siciliana avverso detta sentenza ricorreva al consiglio di giustizia amministrativa che, con ordinanza del 15 agosto 1995, sollevava, come sopra accennato, questione di costituzionalita' dell'art. 68, quinto e sesto comma, della legge regionale siciliana 29 ottobre 1985 n. 41 sopracitato per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui veniva esclusa la valutazione dei servizi prestati da coloro che avevano beneficiato di borse di studio presso organi della stessa amministrazione che le aveva assegnate. Codesta Corte, con sentenza n. 260/1996, ha pero' dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal C.G.A. Dopo avere proceduto ad una attenta valutazione della normativa preesistente che disciplina ai fini della progressione giuridica ed economica nonche' del trattamento di quiescenza i servizi pregressi analiticamente indicati cui con l'art. 68, comma quinto, della legge n. 41/1985 sono state aggiunte altre ben determinate categorie di servizi, codesta Corte ha precisato che questi ultimi sono "Servizi accomunati da un unico denominatore di ''docenza'', cioe' ''elevata qualificazione didattica e scietifica, resi in ambito universitario - anteriormente - alla immissione nei ruoli del personale regionale'', assimilati dal legislatore a quelli di cui al primo comma dello stesso art. 68. Con l'approvazione dell'odierno art. 37 il legislatore regionale intende ora interpretare in senso estensivo la citata norma, nonostante essa abbia gia' formato oggetto di giudicato amministrativo definitivo in conformita' alla corretta interpretazione datane da codesta ecc.ma Corte. Non puo' peraltro sottacersi che la amministrazione regionale, costituitasi come parte resistente nei giudizi svoltisi presso gli organi di giustizia amministrativa e presso codesta Corte, a difesa dell'esclusione dei borsisti dalla portata del beneficio previsto dall'art. 68, oggi, disconoscendo il descritto chiaro ragionamento interpretativo, fa proprie le esigenze individuali di quei pochi nei confronti dei quali con la sentenza n. 260/1996 e' statoaffermato che "la borsa di studio era intesa semplicemente a realizzare un'attivita' di miglioramento ed approfondimento culturale e di esperienza anche pratica del borsista presso istituti, in essi ricomprendendosi, anche le amministrazioni specializzate nel settore....." soggiungendosi che la fruizione delle predette borse di studio e' stata riconosciuta quale titolo per l'ammissione ai concorsi per l'accesso nei ruoli dell'amministrazione dei beni culturali in Sicilia". D'altronde - come rilevato altresi' da codesta Corte con la citata sentenza - "nella prima applicazione della stessa legge n. 116 del 1980, i vincitori delle borse di studio in questione sono stati, altresi', ammessi ad un beneficio eccezionale, in sostituzione del sistema tipico concorsuale di accesso, cioe' la sottoposizione ad un semplice esame di idoenita' per l'accesso alla qualifica iniziale di dirigente tecnico presso la citata amministrazione dei beni culturali". La volonta' del legislatore regionale di estendere il contenuto della norma, con effetto reroattivo, ad alcuni soggetti che ne erano stati esclusi anche a seguito del giudizio gia' conclusosi e' vieppiu' in contrasto con i principi costituzionali, poiche' lede il principio della irretroattivita' delle leggi cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi e non fa salvi i limiti stabiliti da codesta Corte con la sentenza n. 397/1994. Invero l'art. 37 maschera una norma effettivamente innovativa dotata di efficacia retroattiva, poiche' non ha, nei fatti, alcuna ragione di "chiarire il senso della norma preesistente" oltre a creare un vulnus nei confronti delle fuzioni giurisdizionali poiche' interviene per annullare gli effetti di un giudicato. Concludendo si ritiene che la norma impugnata si rivela pieno contrasto con il rigore cui e' ispirata la legge finanziaria teste' approvata e costituisce una gratuita elargizione di benefici che potrebbe dare adito ad aspettative di personale che si trova in situazioni analoghe. L'art. 52, che di seguito si trascrive, costituisce violazione degli artt. 3 e 97, per palese irragionevolezza ed arbitrarieta', nonche' dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione: "Estensione interventi in agricoltura. 1. - All'art. 33 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, dopo le parole "art. 8" aggiungere le seguenti: e all'art. 9". L'art. 33 della legge regionale n. 32/1991 prevedeva infatti il finanziamento di 4.700 milioni di lire, una tantum e per il solo esercizio 1991, destinato alla concessione di contributi integrativi alle associazioni di produtori agricoli ed alle cooperative per la realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti (art. 8 legge regionale n. 7/1985). Detto stanziamento, pero', prima rimodulato dall'art. 4 della legge regionale n. 43 del 1991 negli anni 1992 e 1993, per gli importi rispettivamente di 2.000 e 2.700 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari in questione, e successivamente rideterminato, per il quadriennio 1992/1995, dall'art. 7 legge regionale n. 10/1992 e' stato infine, con la legge n. 6/1994 (art. 1, tab. 1), ulteriormente ripartito, per il residuo importo di un miliardo e settecento milioni di lire, negli anni 1994 e 1995. Orbene da quanto emerge dall'analisi dei rendiconti generali dell'amministrazione regionale per gli esercizi 1994 e 1995 (all. 1 e 2) 2.500 miloni di lire per il primo anno e 1.200 milioni di lire per il secondo, sono andati in economia contribuendo, pertanto, ad incrementare l'avanzo di amministrazione e/o a diminuire il disavanzo regiostrasi alla chiusura dell'anno contabile di riferimento. Cio' premesso e' di tutta evidenza che la disposizione teste' adottata non sia razionale e congrua rispetto al fine che si intende perseguire e, pertanto, contrasti con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto non e' di certo concesso al legislatore di destinare somme non piu' esistenti, a qualsiasi titolo, in bilancio per nuovi ed ulteriori spese quali quelle di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/1995 relative al concorso della regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti delle cooperative agricole e zootechiche per la realizzazione di impianti a carattere associativo. Ed anche a volere argomentare che la non chiara e perspicua formulazione dell'articolo celi la volonta' di istituire ex novo una ulteriore agevolazione creditizia per le imprese agricole essa non si sottrae a censura di costituzionalita' sotto il profilo della mancata quantificazione della spesa e della relativa copertura finanziaria non essendo sufficiente il mero riferimento ad una economia di bilancio verificatasi negli esercizi pregressi.