P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 4, n. 8, d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508 e delle norme legislative che ne estendono l'operativita' (art. 126, legge 18 febbraio 1963, n. 173; art. 29, comma 2, legge 15 dicembre 1990, n. 395; art. 1, comma 3, d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36, convertito con legge 29 febbraio 1992, n. 213; art. 17, comma 2, d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356) nella parte in cui condizionano l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria: art. 1, legge 15 dicembre 1990, n. 395) al possesso del requisito di "non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare", in contrasto con gli artt. 4, comma primo, 3 e 52, comma secondo, della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il presente giudizio; Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 novembre 1996. Il presidente estensore: Calveri 97C0233