P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro,
 ritenuta rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  4,  n. 8, d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n.
 508 e delle norme legislative che ne estendono  l'operativita'  (art.
 126,  legge  18  febbraio  1963,  n.  173; art. 29, comma 2, legge 15
 dicembre 1990, n. 395; art. 1, comma 3, d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36,
 convertito con legge 29 febbraio 1992, n.  213;  art.  17,  comma  2,
 d.-l.  8  giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n.
 356) nella parte in cui condizionano l'arruolamento nel  Corpo  degli
 agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria: art. 1, legge
 15  dicembre  1990,  n.  395)  al possesso del requisito di "non aver
 riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il  servizio
 militare",  in  contrasto con gli artt. 4, comma primo, 3 e 52, comma
 secondo, della Costituzione, dispone l'immediata  trasmissione  degli
 atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo
 conseguentemente il presente giudizio;
   Ordina,  inoltre,  alla  segreteria,  a norma dell'ultimo comma del
 predetto art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di  notificare  la
 presente  ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio
 dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente del Senato della
 Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 novembre
 1996.
                    Il presidente estensore: Calveri
 97C0233