P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma ventunesimo, della legge n. 608/1996, nella parte in cui dispone con effetti retroattivi che: "Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto" in quanto in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 39 della Costituzione e - per riflesso - con gli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione; Dispone la sospensione dei giudizi indicati in epigrafe fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la relativa comunicazione ai Presidenti della Camera de deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 3 febbraio 1997 Il pretore: Mascarello 97C0274