P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
   Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  9,  comma  ventunesimo,  della
 legge n. 608/1996, nella parte in cui dispone con effetti retroattivi
 che:  "Le  assunzioni  di  personale  con contratto di lavoro a tempo
 determinato effettuate dall'Ente poste italiane,  a  decorrere  dalla
 data  della  sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997,
 non possono dar luogo a rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato  e
 decadono  allo  scadere  del  termine finale di ciascun contratto" in
 quanto in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 39 della Costituzione  e
 - per riflesso - con gli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  dei  giudizi  indicati  in  epigrafe fino
 all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per la notifica del  presente  provvedimento
 alle  parti  in  causa  ed  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' per la relativa comunicazione ai Presidenti della  Camera  de
 deputati e del Senato della Repubblica.
     Milano, addi' 3 febbraio 1997
                        Il pretore: Mascarello
 97C0274