P. Q. M.
   Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma  2, del codice di
 procedura penale, nella parte in cui non  prevede  l'incompatibilita'
 alla  funzione  di  giudizio  del  dibattimento  come  componente del
 collegio del tribunale al giudice che, in funzione di giudice per  le
 indagini preliminari, si sia pronunziato, rigettandola, su istanza di
 sostituzione  della  misura  coercitiva della custodia in carcere con
 quella degll arresti domiciliari, e cio' per contrasto con gli  artt.
 3, 24, 25 e 27 della Costituzione;
   Rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente
 giudizio;
   Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consigllo dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Monza, addi' 14 maggio 1996
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                        I giudici: (firme illeggibili)
 97C0278