Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1 o comma 2, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 o 3, primo comma, 24 o 24, primo e secondo comma, 25 e 101 della Costituzione, dal tribunale di Siena, dal pretore di Savona, sezione distaccata di Albenga, e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0284