Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondate   le   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,   comma 1 o comma 2, cod.
 proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 o 3, primo  comma,
 24  o  24,  primo  e  secondo comma, 25 e 101 della Costituzione, dal
 tribunale di Siena, dal pretore  di  Savona,  sezione  distaccata  di
 Albenga,  e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0284