ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
 codice di procedura penale,  promossi  con  ordinanze  emesse  il  21
 giugno  1996  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso il
 tribunale di Roma, il 5 luglio, il 9 settembre, il 9 luglio  e  il  5
 luglio  1996  dalla  Corte d'appello di Salerno, l'11 gennaio e il 19
 luglio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli e il 21 maggio  1996  dal
 giudice  per  le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo,
 rispettivamente iscritte ai nn. 1140, 1186, 1187, 1213,  1214,  1215,
 1218  e  1224 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44 e  45,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto l'atto di costituzione di Federici Elia;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25  marzo 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale  di  Roma,  con ordinanza del 21 giugno 1996 (r.o. 1140 del
 1996), la Corte d'appello di Salerno, con ordinanze del 5 luglio 1996
 (r.o.  1213 del 1996) e del 9 settembre 1996 (r.o.  1187  del  1996),
 emesse  nel  corso  di  giudizi  incidentali di ricusazione, la Corte
 d'appello di Napoli, con ordinanze dell'11 gennaio e  del  19  luglio
 1996 (r.o.  1215 e 1218 del 1996), anch'esse pronunciate nel corso di
 giudizi  incidentali  di  ricusazione,  e  il giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di  Palermo,  con  ordinanza  del  21
 maggio  1996  (r.o.  1224  del  1996),  hanno  sollevato questioni di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  del  codice  di
 procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a
 partecipare  all'udienza  preliminare  del  giudice  per  le indagini
 preliminari che abbia disposto una  misura  cautelare  personale  nei
 confronti  della  persona  sottoposta alle indagini, in riferimento a
 numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici
 rimettenti negli artt. 3, 24, 25, 76 e 77  (in  correlazione  con  il
 principio  di  terzieta'  del  giudice  e  con la direttiva numero 67
 dell'art. 2 della legge-delega  per  il  nuovo  codice  di  procedura
 penale  16  febbraio  1987,  n.  81: r.o. 1140 e 1224 del 1996) e 101
 della Costituzione;
     che i giudici rimettenti, richiamando le sentenze nn. 155  e  131
 del  1996  e  n.  432  del 1995 della Corte costituzionale, nel senso
 dell'analogia tra  le  ipotesi  in  esse  considerate  e  quella  ora
 demandata   alla   valutazione   di  conformita'  a  Costituzione,  e
 valorizzando altresi' la modifica legislativa (legge 8  aprile  1993,
 n.  105)  relativa  alla regola di giudizio ai fini della sentenza di
 non luogo a procedere pronunciata nell'udienza  preliminare,  con  la
 soppressione  del  criterio  dell'"evidenza"  che prima compariva nel
 testo dell'art. 425 del codice di procedura penale  (con  conseguente
 ampliamento  dell'ambito  valutativo  affidato  al  giudice  di detta
 udienza), prospettano il dubbio di  costituzionalita'  perche'  anche
 nella  funzione  che  il  giudice e' chiamato a svolgere nell'udienza
 preliminare sarebbe ravvisabile  una  piena  valutazione  di  merito,
 rilevante  ai  fini  dell'incompatibilita'  al  pari  di  quella  del
 giudizio dibattimentale, cui andrebbe, in sostanza, accomunata;
     che nel giudizio promosso con  l'ordinanza  del  giudice  per  le
 indagini preliminari presso il tribunale di Roma (r.o. 1140 del 1996)
 si  e' costituita la parte privata, Elia Federici, il cui patrocinio,
 nell'atto di costituzione, ha svolto considerazioni a sostegno  della
 prospettata illegittimita' costituzionale della norma impugnata;
   Considerato che le questioni sollevate sono analoghe e investono la
 medesima  norma,  e  che  pertanto  i relativi giudizi possono essere
 riuniti e decisi con unica pronuncia;
     che questa Corte, con diverse decisioni (ordinanze nn. 410,  333,
 279,  232  e  24  del  1996), ha piu' volte dichiarato manifestamente
 infondate identiche questioni, osservando,  in  particolare,  che  la
 previsione   dell'incompatibilita'  del  giudice  e'  finalizzata  ad
 evitare che possa essere, o  apparire,  pregiudicata  l'attivita'  di
 "giudizio"  (sentenza  n.  131  del 1996) e che tale connotato non e'
 ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacche' in
 tale sede il giudice non e'  chiamato  a  esprimere  valutazioni  sul
 merito  dell'accusa  ma  solo  a  verificare,  in  una delibazione di
 carattere processuale (sentenze nn. 82 del 1993,  64  del  1991),  la
 legittimita'   della  domanda  di  giudizio  formulata  dal  pubblico
 ministero, cio' che non costituisce attivita' di giudizio inteso come
 attivita' preordinata  alla  decisione  di  merito  sull'oggetto  del
 processo;
     che,  inoltre, non puo' portare a diversa conclusione l'elemento,
 variamente  sottolineato  dai  giudici  rimettenti,  della   modifica
 legislativa   concernente  la  soppressione  del  termine  "evidente"
 nell'art. 425 del codice di procedura penale;
     che, infatti, questa Corte ha gia' rilevato (ordinanza n. 24  del
 1996  citata)  che l'ampliamento dell'ambito valutativo ai fini della
 pronuncia di non  luogo  a  procedere,  non  modifica,  comunque,  la
 funzione  assegnata, nel disegno del codice, all'udienza preliminare,
 nella  quale  il  giudice e' chiamato a compiere un apprezzamento che
 "non si sviluppa ... secondo  un  canone,  sia  pur  prognostico,  di
 colpevolezza   o   innocenza,   ma  si  incentra  sulla  ben  diversa
 prospettiva di  delibare  se  ...  risulti  o  meno  necessario  dare
 ingresso  alla  successiva fase del dibattimento" (sentenza n. 71 del
 1996), secondo una  valutazione,  dunque,  nettamente  distinta,  per
 struttura,   funzione   ed   effetti,   dal   "giudizio"  sul  merito
 dell'accusa;
     che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da  quelli
 gia'   esaminati,  le  questioni  sollevate  devono  pertanto  essere
 dichiarate manifestamente infondate;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.