P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, legge 15 dicembre 1972 n. 772, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974 n. 695, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni e nella misura massima di quattro anni; Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pavia, addi' 14 febbraio 1997 Il giudice per le indagini preliminari: Minici 97C0374