P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Solleva  di    ufficio  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 8, comma primo, legge 15 dicembre 1972 n.  772,  sostituito
 dall'art.  2  della  legge 24 dicembre 1974 n. 695, per contrasto con
 gli artt. 3, comma primo, e  27,  comma  terzo,  della  Costituzione,
 nella  parte  in  cui  determina la pena edittale ivi comminata nella
 misura minima di due anni e nella misura massima di quattro anni;
   Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio   e   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria  per  la notifica della presente ordinanza
 alle parti ed al Presidente del Consiglio dei   Ministri nonche'  per
 la  comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
     Pavia, addi' 14 febbraio 1997
            Il giudice per le indagini preliminari: Minici
 97C0374