P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2,  n. 12, della legge 16
 febbraio 1987, n. 81, e 7, lett. f) c.p.p. in relazione all'art.    3
 della Costituzione;
   Dispone   la   sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di  cui  sopra  sia
 notificata  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, all'imputato,
 alla parte offesa e comunicato ai Presidenti  della  due  Camere  del
 Parlamento.
                           Il pretore: Costa
 97C0408