P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 7, lett. f) c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato, alla parte offesa e comunicato ai Presidenti della due Camere del Parlamento. Il pretore: Costa 97C0408