P. Q. M.
   Respinge allo stato l'istanza di  sostituzione  della  custodia  in
 carcere  con  gli  arresti  domiciliari;  in  ordine  all'istanza  di
 scarcerazione, ora per allora, per decorrenza dei  termini  di  fase,
 dichiara  non manifestamente infondata la questione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 297, terzo comma, c.p.p., per contrasto  con
 l'art.   3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  una
 unificazione del termine  di  custodia  cautelare  per  la  fase  del
 dibattimento,  in presenza di piu' ordinanze cautelari ed anche se il
 termine iniziale di fase e' unico, aggravando cosi' senza ragione  la
 posizione   processuale  dell'imputato  raggiunto  nella  fase  delle
 indagini preliminari da piu'  ordinanze  cautelari  anziche'  da  una
 sola;
   Ordina  la  sospensione del presente procedimento incidentale, e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che  la
 cancelleria   provveda   a   notificare   il  presente  provvedimento
 all'imputato,  al  suo  difensore,  al  p.m.  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
    Genova, addi' 18 febbraio 1997
                    Il presidente est.: Martinelli
 97C0410