P. Q. M. Respinge allo stato l'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; in ordine all'istanza di scarcerazione, ora per allora, per decorrenza dei termini di fase, dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 297, terzo comma, c.p.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede una unificazione del termine di custodia cautelare per la fase del dibattimento, in presenza di piu' ordinanze cautelari ed anche se il termine iniziale di fase e' unico, aggravando cosi' senza ragione la posizione processuale dell'imputato raggiunto nella fase delle indagini preliminari da piu' ordinanze cautelari anziche' da una sola; Ordina la sospensione del presente procedimento incidentale, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la cancelleria provveda a notificare il presente provvedimento all'imputato, al suo difensore, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 18 febbraio 1997 Il presidente est.: Martinelli 97C0410