P.Q.M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  che  d'ufficio  solleva, del combinato
 disposto degli  artt.  1,  65  comma,  legge  n.  549/1995  e  5-bis,
 decreto-legge  n.  333/1992, convertito con modificazioni in legge n.
 359/1992, per contrasto con gli artt. 3,  24,  42,  terzo  comma,  97
 primo  e  secondo  comma della Costituzione, per le ragioni di cui in
 parte motiva;
   Sospende il giudizio ed  ordina  rimettersi  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Dispone  che  la  presente ordinanza sia, a cura della cancelleria,
 notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
 nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del
 Senato.
   Cosi' deciso in Latina il 24 aprile 1996.
                        Il presidente: Cerasoli
                                          Il giudice estensore: Scalia
 97C0427