P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, che d'ufficio solleva, del combinato disposto degli artt. 1, 65 comma, legge n. 549/1995 e 5-bis, decreto-legge n. 333/1992, convertito con modificazioni in legge n. 359/1992, per contrasto con gli artt. 3, 24, 42, terzo comma, 97 primo e secondo comma della Costituzione, per le ragioni di cui in parte motiva; Sospende il giudizio ed ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Latina il 24 aprile 1996. Il presidente: Cerasoli Il giudice estensore: Scalia 97C0427