P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e  23,  terzo  comma,  della
 legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 3,  primo  comma,  24,  primo  comma,  e  97,  primo   comma,   della
 Costituzione,  della  disposizione  di  cui  all'art. 46 comma 3, del
 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546;
   Sospende pertanto il giudizio e, riservatasi ogni  altra  pronuncia
 in  rito  ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  Ia  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato  della  Repubblica  e
 della Camera dei deputati;
   Spese riservate al merito.
   Cosi'  disposto in Caserta nella camera di consiglio del 24 gennaio
 1997.
                   Il presidente estensore: Sciascia
 97C0458