P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87; Preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, della disposizione di cui all'art. 46 comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; Sospende pertanto il giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, Ia presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Spese riservate al merito. Cosi' disposto in Caserta nella camera di consiglio del 24 gennaio 1997. Il presidente estensore: Sciascia 97C0458