P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216, primo comma n. 4, della legge regionale siciliana 15 marzo 1963 n. 16, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale siciliana 18 aprile 1989 n. 7; Ordina la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale; Dispone sospendersi il presente giudizio; Manda in cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al presidente della regione siciliana e al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Palermo, addi' 27 giugno 1996 Il pretore g.l.: Cavallaro 97C0464