P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in relazione
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 216, primo comma n. 4, della legge regionale
 siciliana 15 marzo 1963 n. 16, nel testo modificato dall'art. 1 della
 legge regionale siciliana 18 aprile 1989 n. 7;
   Ordina   la   trasmissione  degli  atti  del  giudizio  alla  Corte
 costituzionale;
   Dispone sospendersi il presente giudizio;
   Manda  in cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza
 al presidente della regione siciliana e al presidente  dell'Assemblea
 regionale siciliana.
     Palermo, addi' 27 giugno 1996
                      Il pretore g.l.: Cavallaro
 97C0464