LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla controversia di cui al seguente fascicolo: r.g.fasc. n. 3069/1996 contenente appello principale n. 3826/1992 presentato a mano in data 11 maggio 1992 con ricevuta n. 248/1992 dall'ufficio del registro di Milano 1 Privati (controparti: Pessina Agostino Giovanni residente a Milano in via Dogali 6, Pessina Guido Pietro residente a Milano, in via Dogali 6, Pessina Tubi s.p.a., A.U. Pessina Agostino, residente a Milano, in via Dogali 12) contro la decisione n. 112/45/1991 pronunciata in data 16 maggio 1991 (atti citati: avv. di accertamento n. scad. 377096 imposta: reg. + Invim (decisioni pronunciate dalla commissione trib. di primo grado di Milano). Con atto dell'11 maggio 1992 l'Ufficio registro di Milano si appellava alla commissione tributaria regionale di Milano contro la decisione della commissione tributaria di primo grado del 16 maggio 1991 che aveva accolto parzialmente il ricorso di Pessina Agostino Pietro + 2 determinando il valore finale di immobili siti in Milano in L. 700.000.000. Con atto depositato il 13 agosto 1996 l'appellante chiedeva che venisse dichiarata estinta la controversia avendo la societa' definito automaticamente le pendenze a norma dell'art. 53 legge n. 413/1991. M o t i v i