LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  sulla  controversia  di  cui  al
 seguente  fascicolo:  r.g.fasc.  n.  3069/1996    contenente  appello
 principale n. 3826/1992 presentato a mano in data 11 maggio 1992  con
 ricevuta  n.  248/1992  dall'ufficio del registro di Milano 1 Privati
 (controparti:  Pessina Agostino Giovanni residente a  Milano  in  via
 Dogali  6,  Pessina Guido Pietro residente a Milano, in via Dogali 6,
 Pessina Tubi s.p.a., A.U. Pessina Agostino, residente  a  Milano,  in
 via Dogali 12) contro la decisione n. 112/45/1991 pronunciata in data
 16  maggio  1991  (atti  citati: avv. di accertamento n. scad. 377096
 imposta: reg. + Invim (decisioni pronunciate dalla commissione  trib.
 di primo grado di Milano).
   Con  atto  dell'11  maggio  1992  l'Ufficio  registro  di Milano si
 appellava alla commissione tributaria regionale  di Milano contro  la
 decisione  della  commissione tributaria di primo grado del 16 maggio
 1991 che aveva accolto parzialmente il ricorso  di  Pessina  Agostino
 Pietro  +  2 determinando il valore finale di immobili siti in Milano
 in L. 700.000.000.
   Con atto depositato il 13 agosto  1996  l'appellante  chiedeva  che
 venisse   dichiarata  estinta  la  controversia  avendo  la  societa'
 definito automaticamente le pendenze a norma dell'art.  53  legge  n.
 413/1991.
                              M o t i v i