P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 323 del c.p., in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione; Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Reoubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Sondrio, addi' 11 febbraio 1997 Il presidente: Cerracchio I giudici: Giorgi - Camnasio 97C0526