P.Q.M.
   Visto  l'art.  23  della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art 323 del c.p., in relazione all'art. 25, comma secondo, della
 Costituzione;
   Sospende  il  presente  processo,  disponendo la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente  del Senato della Reoubblica ed al Presidente della Camera
 dei deputati.
     Sondrio, addi' 11 febbraio 1997
                       Il presidente: Cerracchio
                                          I giudici: Giorgi - Camnasio
 97C0526