L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 30  aprile  1997,
 ha approvato il disegno di legge n. 380 dal titolo "Autorizzazioni di
 spesa  per  l'utilizzo  delle somme accantonate nei fondi globali del
 bilancio della regione  per  l'anno  finanziario  1997"  pervenuto  a
 questo  Commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
 dell'art.  28 dello statuto speciale, il successivo 3 maggio 1997.
   Il provvedimento legislativo contiene precipuamente norme  relative
 all'utilizzazione  degli  stanziamenti  accantonati nei fondi globali
 del bilancio della regione per il  corrente  anno  ed,  al  contempo,
 disposizioni  che  prorogano la copertura finanziaria di talune leggi
 di spesa che esauriscono i loro effetti nel 1997.
   La previsione di cui al secondo comma dell'art. 3, con la quale  in
 tale  quadro  si autorizza una maggiore spesa per il 1997, nonche' la
 proroga,  per  un  ulteriore  biennio,  degli   interventi   previsti
 dall'art.    3  legge  regionale  n.  76/1995, si appalesa viziata di
 illegittimita' per violazione degli artt.  3,  51,  97  e  136  della
 Costituzione.
   La  suddetta  disposizione,  che  di seguito si trascrive, infatti,
 nella sostanza riproduce ed amplia una norma ritenuta illegittima  da
 codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 127/1996.
   "Art.  3 - comma 2. Il limite di spesa di L. 1.500 milioni previsto
 dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale  30  ottobre  1995,  n.
 76,  e'  elevato per il 1997 a L. 6.500 milioni (capitolo 16008). Gli
 interventi previsti dall'art. 3 della  predetta  legge  regionale  30
 ottobre  1995,  n.  76,  sono prorogati sino al 31 dicembre 1999. Gli
 oneri relativi valutati in L. 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e
 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione  codice
 1001".
   Ai  fini  di  una  migliore intelligenza della questione si ritiene
 opportuno premettere un conciso excursus delle vicende normative  che
 costituiscono il logico presupposto della attuale disposizione.
   L'Assemblea  regionale  siciliana  il 7 aprile 1995 ha approvato il
 disegno di legge n. 460-88/A (attuale legge regionale n. 45/1995) con
 cui, nel dettare una disciplina organica per  un  nuovo  assetto  dei
 consorzi  di  bonifica  correlato  all'accorpamento  dei  presistenti
 organismi consortili, si introducevano norme  di  particolare  favore
 nei  confronti  del personale precario in servizio presso i disciolti
 enti.
   In particolare l'art. 30, commi 2, 3 e 7 disponeva l'assunzione con
 contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  dei  soggetti che nel
 triennio 1992/1994 avessero svolto incarichi di  prestazione  d'opera
 per le esigenze istituzionali nei sopprimendi consorzi per un periodo
 complessivo   non   inferiore  a  6  mesi  nel  suddetto  triennio  e
 l'assicurazione,  a  richiesta,  di  151  giornate  lavorative  (c.d.
 garanzie  occupazionali)  per i prestatori di opera i cui rapporti di
 lavoro avevano avuto una durata inferiore ad un semestre nel triennio
 medesimo.
   Tali previsioni, unitamente a quella  relativa  all'assunzione  ope
 legis  del  personale  in servizio presso l'Ascebem, hanno costituito
 oggetto di impugnativa per violazione degli artt. 3, 51  e  97  della
 Costituzione,  su  cui  codesta  Corte  ha dichiarato con sentenza n.
 394/1995, cessata la materia del contendere a  seguito  dell'espressa
 abrogazione  delle  norme  stesse  disposta  con  legge  regionale n.
 48/1995.  Successivamente, (con la citata sentenza  n.  127/1996)  e'
 stata   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   delle  norme
 pedissequamente riprodotte con l'art. 3  della  delibera  legislativa
 approvata  il  16  maggio  1995,  e  nuovamente impugnate da parte di
 questo ufficio. (Ricorso n. 37/1995).
    Nell'attesa   della   definizione   del   complesso    contenzioso
 costituzionale  cosi'  instaurato, l'Assemblea regionale con l'art. 3
 della legge  regionale  n.  76/1995  ha  autorizzato  i  consorzi  di
 bonifica,  in presenza di comprovate esigenze funzionali, a stipulare
 rapporti di  lavoro  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  230/1962
 "avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera gia' utilizzati
 nel  triennio 1992-1994", a tal fine stanziando 1.500 milioni di lire
 per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
   In  considerazione  dell'incertezza  sull'esito  dei   ricorsi   in
 precedenza   promossi  e,  soprattutto,  della  transitorieta'  della
 suddetta  norma   strettamente   correlata   all'espletamento   della
 complessa  procedura per l'istituzione dei nuovi enti e l'avvio della
 relativa attivita', questo Commissariato ha  ritenuto  che  essa  non
 fosse  lesiva delle norme costituzionali soprarichiamate che, invece,
 ora si ritengono palesemente violate in  presenza,  non  solo  di  un
 ingiustificato  incremento della spesa per il corrente esercizio, ma,
 dell'inopinata proroga dell'autorizzazione a  stipulare  rapporti  di
 lavoro a tempo determinato sino al 1999.
   Dai  chiarimenti  forniti dai competenti organi regionali, ai sensi
 dell'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1969 (all.
 1) mentre, da un canto, si evince la  ormai  imminente  nomina  degli
 amministratori  provvisori  ex  art. 6 legge regionale n. 45/1995 che
 dovranno  procedere  alla  organizzazione   delle   nuove   strutture
 consortili,  dall'altro,  nulla  e' possibile desumere sull'esistenza
 e/o sul permanere  di  particolari  esigenze  funzionali  dei  vecchi
 consorzi  che  giustifichino il reclutamento di oltre 120 dipendenti,
 nonche' sulla prevista sopravvenienza di  nuove  opere  e/o  servizi,
 definiti  e  di  carattere  temporaneo,  che rendano comprensibile il
 maggiore  impegno  finanziario  della  regione  (piu'  del  quadruplo
 rispetto alle previsioni del decorso anno).
   Nonostante  le  reiterate richieste di acquisire specifici elementi
 conoscitivi (allegati 2 e 3) rese  ancor  piu'  indispensabili  dalla
 impossibilita' di desumere dai lavori preparatori (sia in commissione
 che  in  aula),  i  presupposti  di  fatto  su  cui  si basa la norma
 deliberata dall'ARS, l'amministrazione  non  e'  stata  in  grado  di
 fornire esaustivi chiarimenti in merito.
   Soltanto   nell'imminenza   della  scadenza  del  termine  previsto
 dall'art.    28  dello  statuto  per  l'esercizio   del   potere   di
 impugnativa, l'assessore regionale all'agricoltura e le foreste (all.
 4)   ha   genericamente  ed  astrattamente  fatto  riferimento  "alla
 necessita' per i nuovi  enti  di  disporre  di  personale  in  numero
 adeguato all'entita' e alla complessita' delle problematiche connesse
 all'avvio dell'attivita' istituzionale dei nuovi istituiti enti".
   Non   e'   stato,  peraltro,  fatto  alcuno  specifico  e  puntuale
 riferimento ne' al numero  ne'  alle  qualifiche  del  personale  dei
 soppressi  consorzi  collocati  in prepensionamento, le cui attivita'
 dovrebbero essere svolte dai lavoratori precari di cui  si  autorizza
 l'assunzione.
   Si   ritiene,  pertanto,  tuttora  persistente  la  violazione  del
 principio costituzionale  del  buon  andamento  dalla  p.a.  posto  a
 fondamento della richiamata pronuncia di codesta ecc.ma Corte.
   E'  di  tutta  evidenza,  infatti,  anche in relazione all'avvenuta
 approvazione nella medesima seduta di un ordine del giorno (all.   5)
 -  con  cui si impegna il governo della regione a far si che tutto il
 personale di ruolo, a tempo indeterminato o determinato dei soppressi
 consorzi di bonifica transiti nei nuovi enti -, che vero scopo  della
 norma  sia  quello  di precostituire le condizioni per inserire altri
 dipendenti   precari   nelle   istituende   strutture    burocratiche
 indipendentemente  dalla  preventiva  verifica  della  necessita'  di
 procedere a nuove immissioni  di  personale  e  dell'espletamento  di
 congrue procedure selettive.
   Il  disporre  senza  alcuna  espressa  e  specifica  motivazione un
 incremento  del  finanziamento  in  precedenza  autorizzato  di  cui,
 peraltro,  contestualmente  si  prevede, del pari immotivatamente, la
 proroga per un ulteriore  biennio,  si  appalesa,  invero,  strumento
 surrettizio  per  eludere  il giudicato costituzionale gia' formatosi
 con la piu' volte citata sentenza n. 127/1996 e, pertanto, lesivo del
 principio di cui  all'art.    136  Costituzione.  Codesta  Corte  ha,
 infatti,  dichiarato  l'illegittimita'  delle  norme  che  miravano a
 realizzare garanzie occupazionali con modalita' che  non  contemplano
 per  i beneficiari alcuna prova selettiva in assenza, peraltro, della
 valutazione dell'interesse dei nuovi  enti  a  carico  dei  quali  le
 assunzioni  erano  destinate  ad  operare.    Valutazione  ancor piu'
 necessaria, a fronte della menzionata legge regionale n. 45/1995 che,
 nel riorganizzare la struttura degli enti consortili,  ha  provveduto
 ad una loro drastica riduzione.
   E non puo' ritenersi consentito al legislatore siciliano vanificare
 con  l'iniziativa  teste'  adottata  la  portata  della  pronunzia di
 incostituzionalita' delle norme con la stessa  riproposte  in  palese
 violazione del citato art. 136 Cost.