IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Premesso: che il pubblico ministero in data 14 settembre 1996 ha presentato richiesta di rinvio a giudizio di: Marino Pasquale, nato ad Acireale il 27 ottobre 1948 ed ivi residente in piazza porta Cusmana, 17, in atto internato presso l'ospedale psichiarico giudiziaro di Barcellona P.G. a seguito di ordinanza ex art. 312 c.p.p. emessa il 18 agosto 1996; imputato dei delitti di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 648, 582 e 585 c.p.; che lo psichiatra del suddetto istituto ha accertato, e comunicato con nota del 25 ottobre 1996, che il Marino e' affetto da "Sindrome parkinsoide in soggetto con psicosi delirante" e che in conseguenza di tale patologia "non e' in condizioni tali da presenziare coscientemente al processo"; che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero ha accertato (conclusioni della relazione depositata il 13 dicembre 1996) che "il sig. Marino Pasquale era totalmente incapace di intendere e volere al momento della commissione del fatto per cui egli e' nel processo". O s s e r v a A norma dell'art. 71 c.p.p. il giudice deve disporre la sospensione del processo se lo stato mentale (preesistente o sopravvenuto al fatto: sentenza Corte costituzionale n. 340/1992) dell'imputato non gli consente di parteciparvi coscientemente: sempre che non debba essere pronunziata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Per altro verso la Corte costituzionale, con senzenza n. 41 del 10 ottobre 1993, ha dichiarazo l'illegittimita' dell'art. 425 c.p.p. nella parte in cui stabilisce che il giudice pronunzia sentenza di non luogo a procedere quando risulta (evidente: questa parola e' stata soppressa successivamente, con legge 8 aprile 1993 n. 105) - come in questo caso - che l'imputato e' persona non imputabile; ne consegue che: 1) nel caso di persona non imputabile al momento del fatto ma capace di partecipare al processo, questo ha una sua fisiologica conclusione nel giudizio di merito (giudizio abbreviato o dibattimento); 2) nel caso inverso di persona imputabile al momento del fatto ma successivamente incapace di partecipare coscientemente al processo, deve disporsi la sospensione del medesimo: peraltro razionalmente giustificata in quanto altrimenti potrebbe pervenirsi alla condanna di una persona incapace di difendersi e di percepire il valore della sanzione; 3) identico trattamento hanno i (ben diversi) casi come il presente, per i quali il combinato disposto delle norme sopra indicate comporta, senza alcuna valida ragione, la sospensione indefinita del processo (che potra' avere conclusione, verosimilmente, soltanto con la pronunzia ex art. 150 c.p.), nonostante l'evidente sussistenza di una causa di non punibilita'. Ne deriva una ingiustificata (perche' non basata su esigenze di tutela di valori di pari o superiore dignita' costituzionale) violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, nonche' del diritto dell'imputato (inquadrabile nel generale diritto alla difesa sancito dall'art. 24 Costituzione, di cui sono espressione gli artt. 129 e 425 c.p.p.) ad essere immediatamente giudicato e prosciolto - in ogni stato e grado del procedimento - quando, per qualunque ragione, ne ricorrano i presupposti. Del resto, la ratio posta a base della sentenza della Corte costituzionale n. 41/1993 non viene in gioco allorche', come nella specie, non permanga il benche' minimo dubbio sulla materiale attribuibilita' del fatto all'imputato nonche' sulle sue circostanze e modalita'. Sembra, conseguentemente, non conforme alla Costituzione, per contrasto con gli artt. 24 e 112, il testo dell'art. 425 c.p.p., cosi' come risultante a seguito della sentenza medesima, nella parte in cui non prevede che nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non debba emettersi, in esito all'udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente (come nella specie) la materiale attribuibilita' del fatto medesimo all'impuato. Pertanto, ritenuta, per quanto esposto, rilevante e non infondata la suindicata questione;