P. Q. M.
   Visti gli artt. 34 della Costituzione; 1 della legge costituzionale
 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara di ufficio rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' dell'art. 425 c.p.p. - nella parte in cui
 non prevede che nel caso di persona non  imputabile  al  momento  del
 fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non debba
 emettersi, da parte del giudice dell'udienza preliminare, sentenza di
 non  luogo  a  procedere  allorche'  risulti  evidente  la  materiale
 attribuibilita' del fatto medesimo all'imputato - per  contrasto  con
 gli artt. 24 e 112 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  sospende  il  procedimento  a  carico  di   Marino
 Pasquale;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 comma
 quarto della legge n. 87/1953.
     Catania, addi' 3 gennaio 1997
               Il giudice dell'udienza preliminare: Gari
 97C0552