P. Q. M. Visti gli artt. 34 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 425 c.p.p. - nella parte in cui non prevede che nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non debba emettersi, da parte del giudice dell'udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita' del fatto medesimo all'imputato - per contrasto con gli artt. 24 e 112 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento a carico di Marino Pasquale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 comma quarto della legge n. 87/1953. Catania, addi' 3 gennaio 1997 Il giudice dell'udienza preliminare: Gari 97C0552