P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con  riferimento
 all'art.  3 primo comma, all'art. 27 primo comma ed all'art. 31 primo
 comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata dal ricorrente  Conte  Domenico  e  concernente  l'art.  88
 secondo  comma codice penale nella parte in cui e perche' dispone che
 non si trasmette agli eredi del condannato l'obbligazione avente  per
 oggetto  il  rimborso  delle  spese  di  mantenimento  negli istituti
 penitenziari  del  condannato  medesimo  per  il   tempo   occorrente
 all'esecuzione della pena detentiva inflittagli, ma non dispone anche
 che   non   si   trasmetta   agli   eredi   del  condannato  deceduto
 l'obbligazione  avente  per  oggetto  il  rimborso  delle  spese  del
 processo penale, comprese le spese anticipate dallo Stato;
   Ordina  la  sospensione  del procedimento di esecuzione promosso da
 Conte Domenico con il ricorso da lui depositato il 23 marzo 1996;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente Conte
 Domenico ed al suo difensore avv. Giorgio Pighi, nonche' al  pubblico
 ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  inoltre  comunicata  al
 Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
 dei deputati.
     Modena, addi' 3 febbraio 1997
                   Il consigliere pretore: Gragnoli
 97C0553