P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 primo comma, all'art. 27 primo comma ed all'art. 31 primo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente Conte Domenico e concernente l'art. 88 secondo comma codice penale nella parte in cui e perche' dispone che non si trasmette agli eredi del condannato l'obbligazione avente per oggetto il rimborso delle spese di mantenimento negli istituti penitenziari del condannato medesimo per il tempo occorrente all'esecuzione della pena detentiva inflittagli, ma non dispone anche che non si trasmetta agli eredi del condannato deceduto l'obbligazione avente per oggetto il rimborso delle spese del processo penale, comprese le spese anticipate dallo Stato; Ordina la sospensione del procedimento di esecuzione promosso da Conte Domenico con il ricorso da lui depositato il 23 marzo 1996; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente Conte Domenico ed al suo difensore avv. Giorgio Pighi, nonche' al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che la presente ordinanza sia inoltre comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Modena, addi' 3 febbraio 1997 Il consigliere pretore: Gragnoli 97C0553