P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara   rilevante   e   non   manifestatamente   infondata,  con
 riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   la   questione   di
 legittimita'  dall'art.  2 della legge 10 aprile 1981, n. 142,  nella
 parte in cui ha  mantenuto  la  previa  autorizzazione  del  giudice,
 soltanto  per  il mutamento delle convenzioni matrimoniali stipulate,
 per atto pubblico, prima dell'entrata in vigore della stessa legge;
   Dispone, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti della  Corte
 costituzionale;
   Sospende il procedimento in corso;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti interessate, al p.m., nonche' al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere,
   Cosi' deciso in Udine il 10 marzo 1997.
                          Il presidente: Cola
 97C0556