P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' dall'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 142, nella parte in cui ha mantenuto la previa autorizzazione del giudice, soltanto per il mutamento delle convenzioni matrimoniali stipulate, per atto pubblico, prima dell'entrata in vigore della stessa legge; Dispone, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti interessate, al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere, Cosi' deciso in Udine il 10 marzo 1997. Il presidente: Cola 97C0556