IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta  al  n.
 57 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995 posta
 in  deliberazione  all'udienza  collegiale  dell'11  febbraio  1997 e
 vertente tra Associazione fornitori ospedalieri Marche (Asso.F.O.M.),
 con sede in Ancona, piazza della Repubblica  n.  1,  in  persona  del
 legale  rappresentante  pro-tempore,  quale  mandataria  speciale con
 rappresentanza della ditta L.P. Hospital di Lucio Lancellotti S.r.l.,
 con sede in Ancona, via Cardeto n. 47 (per procura notaio  Stacco  di
 Ancona  del 17 dicembre 1994), elettivamente domiciliata in Camerino,
 corso Vittorio Emanuele n.  60,  presso  lo  studio  dell'avv.  Fabio
 Pierdominici,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Piero Novelli per
 procura in calce all'atto di citazione, attore, e  Azienda  sanitaria
 U.S.L.  n. 10 della regione Marche, con sede in Camerino, gia' U.S.L.
 n. 20, convenuto-contumace.
   Oggetto: domanda di adempimento.
                              Conclusioni
   All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23  ottobre  1996
 il  procuratore  dell'attore,  riportatosi  alle conclusioni spiegate
 nell'atto di citazione ed integralmente  riportate  nel  ricorso  per
 riassunzione, cosi' concludeva:
   "Piaccia  alla  adita  Giustizia - contrariis reiectis - dichiarare
 tenuta ed obbligata e per l'effetto condannare  la  unita'  sanitaria
 locale  n.  20  in  persona  del legale rappresentante pro-tempore in
 Camerino  alla  via  Lilli  in  favore  della  Asso.F.O.M.  ut  sopra
 rappresentata e nella qualifica di cui sopra al pagamento:
     1)  della somma di L. 21.641.697, salvo migliore quantificazione,
 oltre
     1a) agli interessi moratori sul dovuto in misura pari al  TUS  ex
 art.  73 della legge n. 31/1981 - o gli interessi, in alternativa, al
 tasso legale ex art. 1224, primo comma, c.c. per il tempo in  cui  il
 TUS  sia  sceso  o  scenda  ad  un saggio inferiore rispetto al tasso
 legale - dalla data di scadenza di ciascuna  fattura  ex  art.  1219,
 secondo  comma,  n. 3 c.c. al saldo, oltre gli interessi legali sugli
 interessi maturati e maturandi calcolati secondo  i  criteri  di  cui
 sopra  e  dovuti  almeno  per  sei mesi a far data dalla proposizione
 della resente domanda ex art. 1283 c.c. al saldo;
     1b) in via subordinata quante volte fosse  rigettata  la  domanda
 nella  parte  sub  1a)  agli interessi compensativi e/o corrispettivi
 (non moratori) al TUS o in alternativa al tasso legale per  il  tempo
 in  cui  il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore rispetto al
 tasso legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla messa in
 mora e a quelli moratori secondo i criteri di  cui  sopra  (o  TUS  o
 legali) dalla messa in mora al saldo oltre gli interessi legali sugli
 interessi  maturati  e  maturandi  calcolati secondo i criteri di cui
 sopra  e  dovuti  almeno  per  sei mesi a far data dalla proposizione
 della domanda ex art. 1283 c.c. al saldo;
     2) della somma di L. 302.044, salvo  migliore  quantificazione  a
 titolo  di  interessi  moratori  o in subordine a titolo di interessi
 compensativi e/o corrispettivi (non moratori), oltre  agli  interessi
 legali dalla data della proposizione della domanda al saldo.
   Il tutto nei limiti di competenza della adita giustizia.
   Si  fa  espressa  riserva  di  chiedere  il  pagamento di crediti e
 forniture diverse da quelle azionate nella presente sede. Si  offrono
 in  comunicazione  i  documenti di cui all'indice. Con ogni opportuna
 riserva istruttoria, con  sentenza  provvisoriamente  esecutiva.  Con
 vittoria di spese ed onorari del grado".
   Il tribunale letti gli atti e udita la relazione, osserva: