P. Q. M. Letti gli artt. 134 e 136 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante con riguardo al caso di specie e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di una persona imputata del delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis del codice penale il giudice che, nell'ambito di un procedimento di prevenzione promosso ai sensi dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, abbia pronunciato o concorso a pronunciare un precedente decreto, anche nei confronti di altre persone, nel quale sia stata comunque affermata, in termini di certezza, l'esistenza della medesima associazione di tipo mafioso e l'appartenenza ad essa della stessa persona imputata, ai sensi dell'art. 416-bis del codice penale, di farne parte; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento, previa estrazione di copia di quelli necessari ai fini dei provvedimenti concernenti la liberta' personale degli imputati, alla Corte costituzionale per la risoluzione di tale questione; Ordina la sospensione del procedimento principale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, il 28 febbraio 1997. Il Presidente: Montella 97C0579