P. Q. M.
   Letti gli artt. 134 e 136 della Costituzione, l'art. 1 della  legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1, e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  con  riguardo  al  caso  di   specie   e   non
 manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita' - per
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della  Costituzione  -  dell'art.  34,
 comma  2,  del  codice  di  procedura  penale, nella parte in cui non
 prevede che non possa partecipare al giudizio nei  confronti  di  una
 persona  imputata  del delitto di associazione di tipo mafioso di cui
 all'art. 416-bis del codice penale il giudice che, nell'ambito di  un
 procedimento di prevenzione promosso ai sensi dell'art. 1 della legge
 31 maggio 1965, n. 575, abbia pronunciato o concorso a pronunciare un
 precedente  decreto,  anche nei confronti di altre persone, nel quale
 sia stata comunque affermata, in  termini  di  certezza,  l'esistenza
 della  medesima associazione di tipo mafioso e l'appartenenza ad essa
 della stessa persona imputata, ai sensi dell'art. 416-bis del  codice
 penale, di farne parte;
   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  del  procedimento,
 previa  estrazione  di  copia  di  quelli  necessari  ai   fini   dei
 provvedimenti  concernenti la liberta' personale degli imputati, alla
 Corte costituzionale per la risoluzione di tale questione;
   Ordina la sospensione del procedimento principale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Napoli, il 28 febbraio 1997.
                        Il Presidente: Montella
 97C0579