P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, settimo, ottavo e nono comma e 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e suc. mod. e 445 c.p.p. in quanto dette norme anzitutto non prevedono - con adeguata precisione trattandosi di norme con piena incidenza penalistica diretta o indiretta - sia le caratteristiche dei provvedimenti adottati in via amministrativa dal sindaco, sia quelle della confisca da disporsi dal giudice penale, in relazione anche all'art. 240, comma 2 n. 2 del c.p. - sia infine, quelle della natura della sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione, specie nell'ipotesi di eventuale applicazione della pena su richiesta della parti ex art. 445 c.p.p.; Comunque, per quest'ultima ipotesi, perche' non sono previsti, per la confisca di cui all'art. 19 della stessa legge, un espresso richiamo all'art. 240 del c.p., e, nell'art. 445 c.p.p., l'ipotesi di confisca obbligatoria di cui al medesimo art. 19 da applicarsi in caso di patteggiamento, con riferimento agli artt. 3, 9, 24, 101 secondo comma e 102 della Costituzione italiana; Dispone, conseguentemente, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale non appena sara' depositata la motivazione della presente ordinanza; Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati sopra indicati e ordina che a cura della cancelleria di questa sezione, la ordinanza sia notifleata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Manda, infine, alla stessa cancelleria per comunicare questa ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Gallipoli, addi 30 ottobre 1995 Il pretore: Sodo 97C0587