P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87; ritiene rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 18, settimo,
 ottavo e nono comma e 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47  e  suc.
 mod. e 445 c.p.p. in quanto dette norme anzitutto non prevedono - con
 adeguata   precisione   trattandosi  di  norme  con  piena  incidenza
 penalistica  diretta  o  indiretta  -  sia  le  caratteristiche   dei
 provvedimenti  adottati in via amministrativa dal sindaco, sia quelle
 della confisca da disporsi dal giudice  penale,  in  relazione  anche
 all'art. 240, comma 2 n. 2 del c.p. - sia infine, quelle della natura
 della  sentenza  definitiva  del giudice penale che accerta che vi e'
 stata lottizzazione, specie nell'ipotesi  di  eventuale  applicazione
 della pena su richiesta della parti ex art. 445 c.p.p.;
   Comunque,  per quest'ultima ipotesi, perche' non sono previsti, per
 la confisca di cui  all'art.  19  della  stessa  legge,  un  espresso
 richiamo all'art. 240 del c.p., e, nell'art. 445 c.p.p., l'ipotesi di
 confisca  obbligatoria  di  cui  al medesimo art. 19 da applicarsi in
 caso di patteggiamento, con riferimento agli  artt.  3,  9,  24,  101
 secondo comma e 102 della Costituzione italiana;
   Dispone, conseguentemente, l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale non appena sara' depositata la motivazione della
 presente ordinanza;
   Sospende  il  giudizio  in corso nei confronti degli imputati sopra
 indicati e ordina che a cura della cancelleria di questa sezione,  la
 ordinanza  sia  notifleata  alle  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
   Manda,  infine,  alla  stessa  cancelleria  per  comunicare  questa
 ordinanza ai Presidenti delle due Camere del  Parlamento.
    Gallipoli, addi 30 ottobre 1995
                           Il pretore: Sodo
 97C0587