Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  177,   primo
 comma,  ultimo  periodo,  del  codice  penale, nella parte in cui non
 prevede che il condannato alla pena  dell'ergastolo,  cui  sia  stata
 revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso
 a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0612