ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello  Stato  sollevato  da Bernardini Rita, Fiori Raffaella,
 Sabatano Mauro,  nella  qualita'  di  promotori  e  presentatori  dei
 referendum  abrogativi  in  tema di Ordine dei giornalisti, incarichi
 extragiudiziari dei magistrati, carriera  dei  magistrati,  esercizio
 della  caccia, obiezione di coscienza e "golden share", nei confronti
 della  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
 vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della Camera
 dei deputati, del Senato della Repubblica  e  del  Governo,  sorto  a
 seguito  del regolamento adottato il 20 maggio 1997 dalla Commissione
 parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
 radiotelevisivi  che  fissa  le  regole  cui  la  concessionaria  del
 servizio   pubblico   radiotelevisivo    dovra'    attenersi    nella
 predisposizione  delle trasmissioni da effettuarsi in occasione della
 campagna referendaria riguardante i  referendum  indetti  per  il  15
 giugno  1997, con ricorso depositato il 24 maggio 1997 ed iscritto al
 n. 74 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di  consiglio  del  2  giugno  1997  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, con
 ricorso  depositato il 24 maggio 1997, nella qualita' di presentatori
 e promotori  dei  referendum  abrogativi  concernenti  la  disciplina
 dell'Ordine  dei giornalisti, degli incarichi extragiudiziari e della
 carriera  dei magistrati, dell'esercizio della caccia, dell'obiezione
 di coscienza e della "golden share" indetti per il 15 giugno 1997 con
 d.P.R. 15  aprile  1997,  sollevano  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  della  Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
 la vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,  del  Parlamento,  della
 Camera  dei  deputati,  del Senato della Repubblica e del Governo, in
 riferimento al regolamento adottato in data 20 maggio  1997,  con  il
 quale la Commissione parlamentare ha fissato i criteri e le modalita'
 per  la  trasmissione  delle  tribune  referendarie  da  parte  della
 concessionaria del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  chiedendone
 l'annullamento limitatamente all'art.  2, comma 1, lettere a) e b);
     che tale regolamento, ad avviso dei ricorrenti, oltre ad un ciclo
 di confronti per ciascuno dei quesiti referendari e ad uno di appelli
 ai  votanti,  entrambi  riservati ai comitati promotori e ai comitati
 per il NO, ne prevederebbe un altro di  quattro  dibattiti  al  quale
 potrebbero   partecipare   i   soli  gruppi  parlamentari,  anche  se
 costituiti in un solo ramo del Parlamento  e  non  anche  i  comitati
 promotori;
     che  tali  disposizioni  sarebbero  lesive delle attribuzioni dei
 ricorrenti, perche' sarebbe affidato ai soli gruppi  parlamentari  il
 potere  di  rappresentanza  delle posizioni referendarie in occasione
 dei citati dibattiti, in contrasto  con  l'art.  52  della  legge  25
 maggio  1970,  n.  352,  che,  in materia di propaganda referendaria,
 riconosce  le  medesime  facolta'  ai  partiti  o   gruppi   politici
 rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum considerati
 questi ultimi come gruppo unico;
     che,  secondo  i  ricorrenti,  la  partecipazione dei soli gruppi
 parlamentari ai dibattiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)  del
 regolamento    impugnato,    si    baserebbe   "sull'indimostrato   e
 presumibilmente erroneo presupposto" che tali gruppi si  ripartiscano
 equamente  tra  i  SI  ed  i NO, con conseguente violazione della par
 condicio tra i sostenitori  dei  due  schieramenti,  e  non  terrebbe
 comunque  conto  del  fatto che i gruppi ammessi sono espressione del
 Parlamento, il quale, in quanto titolare della potesta'  legislativa,
 si  porrebbe,  nel  sistema costituzionale, in posizione antitetica a
 quella del comitato promotore;
     che  un'ulteriore  lesione  delle  attribuzioni  dei   ricorrenti
 andrebbe   individuata  nel  ritardo  con  il  quale  la  Commissione
 parlamentare  ha  approvato   la   regolamentazione   delle   tribune
 referendarie,  in  relazione  alla  data  di  inizio  del  periodo di
 campagna referendaria,  con  conseguente  restrizione  dei  tempi  di
 questa sulle reti radiofoniche e televisive del servizio pubblico;
     che,  ad  avviso  dei  ricorrenti, la compressione della campagna
 referendaria, in un contesto di  assoluta  mancanza  di  informazione
 nelle  precedenti  fasi  della  procedura,  si  ripercuoterebbe sulla
 formazione della volonta' di coloro che sono chiamati ad esprimere il
 proprio voto il 15 giugno 1997 e, di conseguenza, sulle  attribuzioni
 garantite al comitato promotore dall'art. 75 della Costituzione;
     che  i ricorrenti, in considerazione dell'asserito ritardo con il
 quale la Commissione parlamentare ha adottato il regolamento e  della
 esigenza di non vanificare la garanzia costituzionale della tutela in
 sede  di  conflitto  tra poteri dello Stato, chiedono che, dichiarata
 l'ammissibilita' del conflitto proposto, questa Corte emetta, sentite
 le  parti,  in  applicazione analogica della disposizione relativa ai
 conflitti tra Stato e regioni e tra  regioni  (art.  28  delle  norme
 integrative   per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale),
 ordinanza  cautelare  con  la  quale  venga  sospesa   l'applicazione
 dell'art.    2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento adottato il
 20  maggio  1997  dalla  Commissione  parlamentare  per   l'indirizzo
 generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
   Considerato  che  questa  Corte  e'  chiamata  a decidere, ai sensi
 dell'art.  37, commi terzo e quarto, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87,  con  ordinanza in camera di consiglio, in via delibativa e senza
 contraddittorio, se  esista  la  materia  di  un  conflitto,  la  cui
 soluzione spetti alla sua competenza con riferimento alla sussistenza
 dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilita' richiamati dal
 primo comma dello stesso articolo;
     che,  per quanto concerne i requisiti soggettivi, questa Corte ha
 gia' piu' volte riconosciuto la qualita' di potere dello  Stato  alla
 frazione  del  corpo  elettorale,  titolare  del potere di iniziativa
 referendaria ex art. 75  della  Costituzione,  e  la  competenza  dei
 promotori  della  richiesta  di  referendum  abrogativo a dichiararne
 definitivamente la volonta' ai sensi dell'art. 37 della legge  n.  87
 del 1953;
     che   la   legittimazione   attiva   e'  stata,  in  particolare,
 riconosciuta ai promotori in riferimento  a  restrizioni  poste  alla
 propaganda  referendaria  che possano incidere sulla formazione della
 volonta' di coloro che sono  chiamati  al  voto  nella  consultazione
 popolare (sentenza n. 161 del 1995);
     che,  ancora  sotto  il  profilo soggettivo, deve riconoscersi la
 legittimazione passiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo
 generale e la vigilanza dei  servizi  radiotelevisivi,  quale  organo
 competente  a dichiarare definitivamente la volonta' della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica in una materia che, come nella
 specie, attiene direttamente alla informazione e alla  propaganda  in
 relazione ai procedimenti di referendum abrogativo;
     che, quanto al requisito oggettivo del conflitto, le modalita' di
 svolgimento della campagna referendaria sono suscettibili di influire
 sulla  formazione  dell'opinione  pubblica,  e  il  conflitto  stesso
 concerne un atto di indirizzo delle Camere diretto ad  assicurare  la
 realizzazione  del  principio  del  pluralismo  nel servizio pubblico
 radiotelevisivo (sentenze n. 420 del 1994 e n. 112 del 1993), sicche'
 ogni  limitazione  della  facolta'  di   partecipare   ai   dibattiti
 televisivi  sui referendum potrebbe, in astratto, ledere l'integrita'
 delle attribuzioni dei comitati promotori;
     che,  pertanto,  in  questa  fase  delibativa,  il   ricorso   va
 dichiarato  ammissibile  nei confronti della Commissione parlamentare
 per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi,
 salva  e  impregiudicata  la  pronuncia  definitiva  anche  sul punto
 relativo alla ammissibilita';
     che il ricorso deve essere conseguentemente  notificato  a  detta
 Commissione  ma  non  anche al Governo, non venendo in considerazione
 alcuna sua competenza;
     che, quanto alla richiesta di  provvedimento  cautelare  avanzata
 dai  ricorrenti  -  impregiudicata  ogni  valutazione  in ordine alla
 configurabilita', nel giudizio sui conflitti tra poteri dello  Stato,
 dell'istituto  della  sospensione  dell'atto  impugnato  -  non  v'e'
 ragione  di  far  luogo  alla  sollecitata  misura  extra ordinem nei
 confronti di un atto che prevede eguale ripartizione del tempo tra le
 opposte indicazioni di voto, nel contesto di una  programmazione  che
 assicura la complessiva presenza dei comitati promotori durante tutto
 l'arco delle previste trasmissioni.