Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo
 comma, della legge 26 luglio 1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
 penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
 della liberta'), nella parte in cui fa  derivare  automaticamente  la
 sospensione  della  detenzione domiciliare dalla presentazione di una
 denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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