Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 104 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0630