Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 104 della legge  della  regione
 Friuli-Venezia  Giulia  19  novembre  1991, n. 52 (Norme regionali in
 materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in
 riferimento agli artt.  2, 3, 23, 24, 25 e 42 della Costituzione, dal
 tribunale amministrativo  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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