P. Q. M. Uditi i procuratori delle parti, cosi' provvede sulla domanda proposta con ricorso del 17 settembre 1996 da Gianneli Ugo nei confronti della azienda sanitaria locale (A.S.L.) BA/4, in persona del suo legale rappresentante: 1) sospende la convalida del decreto emesso inaudita altera parte in data 3 ottobre 1996; 2) dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimita' dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Bari, addi' 8 gennaio 1997 Il pretore: De Peppo 97C0641