P. Q. M.
   Uditi i procuratori  delle  parti,  cosi'  provvede  sulla  domanda
 proposta  con  ricorso  del  17  settembre 1996   da Gianneli Ugo nei
 confronti della azienda sanitaria locale (A.S.L.)  BA/4,  in  persona
 del suo legale  rappresentante:
     1) sospende la convalida del decreto emesso inaudita altera parte
 in data 3 ottobre 1996;
     2)  dichiara  rilevante e non manifestante infondata la questione
 di legittimita' dell'art. 2, comma 4, della  legge 28 dicembre  1995,
 n. 549 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto
 comma della  Costituzione.
   Sospende  il  giudizio  in  corso  e  rimette  gli  atti alla Corte
 costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata a
 cura della cancelleria alle parti in causa  ed  alla  Presidenza  del
 Consiglio  dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento.
     Bari, addi' 8 gennaio 1997
                         Il pretore: De Peppo
 97C0641