IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4179/84 promossa con atto di citazione notificato il 12 ottobre 1984 per atto uff. giud. Luisa Marteddu cron. n. 22017 da Pisanu Antonio Nicolo' rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Iucci giusta procura a margine della comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore; attore contro il comune di Latina, in persona del sindaco pro-tempore legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Balsamo, giusta procura per atto notaio Ciro Esposito di data 4 settembre 1990, rep. n. 13299, in sostituzione del precedente difensore; convenuto; Oggetto: risarcimento danni; Il collegio, letti gli atti; O s s e r v a Premessa sulla rilevanza della questione. All'udienza collegiale dell'11 febbraio 1997 e' stato, trattenuto in decisione il processo di cui in epigrafe il cui oggetto e' costituito dalla domanda di risarcimento del danno per l'illecita occupazione, acquisitiva di un fondo operata dall'Istituto autonomo case popolari della provincia di Latina per delega del comune di Latina. La disposizione da applicare per la liquidazione del risarcimento del danno causato all'attore per la perdita della proprieta' e' dettata, attualmente, dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Questione di costituzionalita'. 1. - L'attore in comparsa conclusionale ha sollevato questione di costituzionalita' della disposizione di legge di cui in premessa che recita: "All'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato". 2. - Sostiene l'attore che la predetta disposizione contrasti con gli artt. 3 e 42 della Costituzione in quanto il diritto di proprieta' non viene adeguatamente tutelato e risulta affievolito da un atto illecito senza adeguato ristoro. 3. - In particolare l'attore sostiene, prendendo lo spunto dalla sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 369 della Corte costituzionale, che la misura del risarcimento dovuta al privato che ha subito l'occupazione sine titulo, quale obbligazione ex delicto, debba realizzare l'equilibrio tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera realizzata (che ha trasformato irreversibilmente il fondo impedendone la restituzione) e la tutela della legalita' violata dalla p.a. nei confronti del privato per effetto della illecita manipolazione-distruzione del bene occupato. Sicche' la minima differenza introdotta dal legislatore fra la liquidazione dell'indennita' di esproprio ed il risarcimento del danno non sarebbe idonea a realizzare il differente bilanciamento dei contrapposti interessi postulato in caso di obbligazione ex delicto. 4. - La questione non e' manifestamente infondata. 5. - La ricostruzione dell''occupazione acquisitiva viene effettuata dalle sezioni unite della Corte di cassazione attribuendo al comportamento della p.a., che occupi illegittimamente un fondo determinandovi una radicale trasformazione, il carattere di illecito produttivo dell'obbligo di risarcire il danno arrecato. Al contempo tale illecito costituisce un fatto idoneo a determinare l'attribuzione della proprieta' sia del suolo, sia della costruzione alla p.a. perche', nel conflitto fra l'interesse del proprietario del suolo e quello della p.a. che ha costruito l'opera, la Suprema Corte, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, ha dato rilievo all'interesse pubblico ritenuto prevalente (Cass. sez. un. 26 febbraio 1983, n. 1464, Cass. sez. un. 25 novembre 1992, n. 12546). 6. - Pertanto, nel bilanciamento degli interessi sottesi all'istituto dell'accessione invertita, l'interesse pubblico gia' entra in gioco quale fattore che fa assumere all'illecito della p.a. la valenza estintiva della proprieta' del privato ed acquisitiva al patrimonio pubblico. 7. - Non puo', quindi, tale interesse entrare nuovamente in gioco nella fase della liquidazione del risarcimento o, quantomeno, deve entrarvi in modo del tutto secondario, perche', altrimenti, non si attuerebbe quell'equilibrato componimento degli interessi che e' necessario per attuare una effettiva tutela della proprieta' privata e del diritto fondamentale di tutti i cittadini ad un eguale trattamento delle proprie posizioni giuridiche. 8 - Con la gia' citata sentenza n. 369 del 1996 la Corte costituzionale ha fatto presente che la particolarita' dell'illecito - che si dispiega fra la dichiarazione di pubblica utilita' di un'opera e la concreta realizzazione della medesima - fa sussistere in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione. 9. - Il riferimento alla ragionevolezza della riduzione del risarcimento, ad avviso di questo giudice, non puo' che riferirsi alla marginalita' del rilievo che, in tale sede, per le ragioni gia' esposte, deve trovare l'interesse pubblico. 10. - Sotto tale profilo, quindi, coglie nel segno la censura dell'attore che ha ritenuto che il legislatore abbia esercitato in modo non ragionevole la propria discrezionalita', atteso che la liquidazione del risarcimento del danno effettuata attribuendo il valore mediato del suolo aumentato del 10%, e' l'effetto di una preponderante valutazione del concorso dell'interesse pubblico che, come detto, per essere stato gia' valutato nell'ambito dell'effetto estintivo-acquisitivo della proprieta', dovrebbe, in sede di risarcimento, avere una valutazione certamente minore. 11. - Pertanto la norma determina una violazione della proprieta' privata, il cui sacrificio non trova adeguato risarcimento, nonche' del diritto dei cittadini ad un eguale trattamento dinanzi alla legge previsto dall'art. 3 della Costituzione. 12. - Il tribunale rileva d'ufficio un ulteriore profilo di incostituzionalita' della disposizione denunciata in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione. 13. - La disposizione denunciata ha valore solo per le occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilita' intervenute anteriormente al 30 settembre 1996. 14. - La medesima, quindi, avendo vigore solo per situazioni gia' determinatesi alla data del 30 settembre 1996, si atteggia come una tipica sanatoria finanziaria. 15. - Tale formulazione della norma determina, con tutta evidenza, una posizione deteriore ai proprietari che hanno perduto la proprieta' per un comportamento illecito della pubblica amministrazione avvenuto prima del 30 settembre 1996, rispetto a quelli che tale comportamento hanno subito dopo il medesimo termine. 16. - Il predetto termine, peraltro, risulta del tutto incomprensibile non essendo stato nemmeno correlato all'emanazione della legge (che e' avvenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996). 17. - Seppure l'equilibrio finanziario dello Stato sia un principio di valore costituzionale, tuttavia tale necessita' non puo giustificare un trattamento diversificato dei cittadini, con conseguente violazione del diritto alla proprieta' privata, che non trova alcuna logica spiegazione se non nell'esigenza del risparmio pubblico.