P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del suddetto  art. 1-sexies della legge
 n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di  cui  agli
 artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42 e 97 della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Tivoli, addi' 19 marzo 1997
                           Il pretore: Croce
 97C0714