P. Q. M.
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 84, quarto comma,
 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,
 per  la  parte in cui nello stabilire che il canone da corrispondersi
 dal  personale  che  fruisca  di  alloggio  in  immobili  locati  dal
 Ministero  degli  affari  esteri  non  possa  essere  inferiore ad un
 settimo, introduce  un  elemento  di  rigidita'  ed  astrattezza  che
 finisce  con  lo  sganciare  la misura del canone dal costo effettivo
 dell'alloggio;
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Dispone   l'immediata   trasmissioine   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  perche'  si  pronunci  sulla gestione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 84, quarto comma, del decreto del Presidente
 della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei  sensi  su  riferiti,  in
 relazione agli artt.  3, 76 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  che  la  stessa  sia comunicata ai Presidenti del Senato
 della Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso a Roma nelle camere di consiglio del 23 gennaio  e  20
 febbraio 1997.
                       Il presidente: Mastrocola
                                         Il consigliere est.: Pugliese
 97C0720