P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 84, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la parte in cui nello stabilire che il canone da corrispondersi dal personale che fruisca di alloggio in immobili locati dal Ministero degli affari esteri non possa essere inferiore ad un settimo, introduce un elemento di rigidita' ed astrattezza che finisce con lo sganciare la misura del canone dal costo effettivo dell'alloggio; Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissioine degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla gestione di legittimita' costituzionale dell'art. 84, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei sensi su riferiti, in relazione agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso a Roma nelle camere di consiglio del 23 gennaio e 20 febbraio 1997. Il presidente: Mastrocola Il consigliere est.: Pugliese 97C0720