P. Q. M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 ammissibile   e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 3., comma 65, legge 23 dicembre 1996,  n.
 662,  con  riferimento agli artt. 3, 28, 42, secondo e terzo comma, e
 97, primo comma, della Costituzione.
   Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale.
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e venga, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
   Cosi' deciso in Lamezia Terme, nella camera  di  consiglio  del  27
 febbraio 1997.
                        Il Presidente: Frontera
 97C0721