P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 3., comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento agli artt. 3, 28, 42, secondo e terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 27 febbraio 1997. Il Presidente: Frontera 97C0721