P. Q. M.
   La  Corte,  visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante  e
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con  gli  artt.  2,  3  e  24  della
 Costituzione,  dell'art.    23,  primo comma, della legge 24 novembre
 1981 n 689, nella parte in cui non prevede il potere del  pretore  di
 escludere  la  tardivita' dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione,
 quanto il ritardo sia stato determinato  dall'indicazione,  ai  sensi
 dell'art.  3,  quarto  comma, della legge 2 agosto 1990 n. 241, di un
 termine piu' lungo di quello previsto dall'art. 22 legge n. 689/1981;
 sospende il giudizio ed ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti
 alla  Corte  costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, la
 presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  e  al  procuratore
 generale presso questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  e  che la stessa sia comunicata ai Presidenti della Camera
 deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Roma, 12 febbraio 1997.
                         Il presidente: Corda
 97C0736