P. Q. M. La Corte, visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n 689, nella parte in cui non prevede il potere del pretore di escludere la tardivita' dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, quanto il ritardo sia stato determinato dall'indicazione, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 2 agosto 1990 n. 241, di un termine piu' lungo di quello previsto dall'art. 22 legge n. 689/1981; sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al procuratore generale presso questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa sia comunicata ai Presidenti della Camera deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, 12 febbraio 1997. Il presidente: Corda 97C0736