Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe; la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997. Il cancelliere: Fruscella 97C0755