Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara:
     inammissibile  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    249  del  codice  di  procedura  civile,  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal giudice per  le
 indagini   preliminari  del  tribunale  di  Venezia  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe;
     la   manifesta   infondatezza  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  249  del  codice  di   procedura   civile,
 sollevata,   in   riferimento   all'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C0755