IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi  riuniti  proposti
 da  Allevato  Francesco,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Corrado
 Montanarini e domiciliato nello studio dello stesso, in Parma, vicolo
 dei Mulini, 6, quanto al  primo  ricorso  (n.  194/1996);  Contro  la
 regione  Emilia-Romagna,  rappresentata  e  difesa dagli avv. Antonio
 Calderisi e Stefano Balli e domiciliata nello studio  dell'avv.  Pier
 Luigi Olivieri, in Parma, via Santa Chiara, 8;
   Contro  l'azienda U.S.L. di Parma, rappresentata e difesa dall'avv.
 Francesco Soncini e domiciliata  nello  studio  di  quest'ultimo,  in
 Parma, stradello Boito, 1;
   E  nei  confronti  di  Alessandrini  Alessandra,  non costituita in
 giudizio;
   Quanto al secondo ricorso (n. 323/1996);
   Contro la regione  Emilia-Romagna  e  l'azienda  U.S.L.  di  Parma,
 rappresentate, difese e domiciliate come sopra;
   E  con  l'intervento  dell'Associazione  Italiana Patologi Clinici,
 rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gaetano Scoca e Paolo Boni e
 domiciliata nello studio dell'avv.  Corrado  Montanarini,  in  Parma,
 vicolo dei Mulini, 6;
   Per l'annullamento.
   Quanto   al   primo   ricorso  (n.  194/1996),  in  parte  qua  del
 provvedimento n. 1564 del  21  luglio  1995  del  direttore  generale
 dell'Azienda  U.S.L.    di Parma, all'oggetto: "Proposta alla regione
 Emilia-Romagna di assegnazione all'Arpa delle dotazioni organiche  di
 cui  all'art.  25  della legge regionale n. 44/1995", e suoi allegati
 che ne formano parte integrante; In parte qua  del  provvedimento  n.
 4636  del  19  dicembre  1995  della  giunta regionale Emilia-Romagna
 all'oggetto: "Legge regionale 19 aprile  1995,  n.  44.  Assegnazione
 all'Arpa  delle  dotazioni  organiche  e  del  personale addetto alle
 attivita' di controllo ambientale e prevenzione collettiva trasferite
 all'Agenzia dal Servizio sanitario nazionale",  nonche',  occorrendo,
 della  circolare regionale dell'Assessorato alla sanita' n. 25 del 31
 maggio 1995 in ordine alla individuazione del personale da  assegnare
 all'Arpa;  Quanto  al secondo ricorso (n. 323/1996), in parte qua del
 decreto n. 000215 in data 24 aprile 1996 del presidente della  giunta
 regionale;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 resistenti e dell'intervenuta;
   Viste le memorie prodotte dal ricorrente  e  dalle  amministrazioni
 resistenti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi   alla   pubblica   udienza  dell'11  febbraio  1997:  l'avv.
 Montanarini per  il  ricorrente,  l'avv.  Olivieri,  in  sostituzione
 dell'avv.  Calderisi  per  la regione resistente e l'avv. Soncini per
 l'azienda U.S.L. resistente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con ricorso  n.  194/1996  il  dott.  Allevato  Francesco  chiedeva
 l'annullamento  in  parte  qua:  del provvedimento n. 1564 in data 21
 luglio  1995  del  direttore  generale  dell'Azienda  USL  -   Parma,
 all'oggetto:  "Proposta  alla  regione Emilia-Romagna di assegnazione
 all'Arpa  delle  dotazioni  organiche  di cui all'art. 25 della legge
 regionale  n.  44/1995",  e  suoi  allegati  che  ne  formano   parte
 integrante;  In  parte  qua:  del  provvedimento  n.  4636 in data 19
 dicembre 1995 della giunta regionale dell'Emilia-Romagna all'oggetto:
 "Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44. Assegnazione  all'Arpa  delle
 dotazioni  organiche  e  del  personale  addetto  alle  attivita'  di
 controllo ambientale e prevenzione collettiva trasferite  all'Agenzia
 dal  Servizio  sanitario  nazionale".    Nonche',  occorrendo,  della
 circolare regionale dell'Assessorato alla sanita' n. 25 del 31 maggio
 1995  in  ordine  alla  individuazione  del  personale  da  assegnare
 all'Arpa.
   Il ricorrente rappresentava in fatto quanto segue.
   Il  dott.  Allevato Francesco e' dirigente sanitario di laboratorio
 analisi chimico-cliniche e microbiologia dell'USL  di  Parma  -  Area
 funzionale:  medicina; con qualifica di secondo dirigente medico, dal
 giugno 1987 a seguito di  pubblico  concorso  (G.U.  n.  229  del  28
 settembre 1985); attualmente e' in servizio quale dirigente sanitario
 del  settore  biotossicologico  presso  il  presidio  multizonale  di
 prevenzione (PMP) dell'Azienda USL di Parma.
   Con la legge regionale 19 aprile 1995, n.  44  e'  stata  istituita
 l'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e l'ambiente (Arpa), alla
 quale  il  ricorrente  e'  stato  assegnato  e   trasferito   con   i
 provvedimenti impugnati.
   Tali provvedimenti dispongono:
     quanto   alla   delibera  n.  1564/1995  del  direttore  generale
 dell'Azienda USL - Parma  di  proporre,  tra  l'altro,  alla  regione
 Emilia-Romagna  di  procedere  alla  assegnazione  all'Arpa dei posti
 indicati nel prospetto, allegato, n. 3; e di trasferire  all'Arpa  il
 personale  indicato  nello stesso prospetto, nel quale e' compreso il
 dirigente sanitario dott.  Francesco Allevato, indicato come "addetto
 esclusivamente  ad  attivita'  trasferite  all'Arpa".    quanto  alla
 deliberazione   n.  4636  in  data  19  dicembre  1995  della  giunta
 regionale: l'assegnazione all'Arpa delle dotazioni  organiche  e  del
 personale   addetto   alle   attivita'   di  controllo  ambientale...
 trasferite all'Arpa stessa dal Servizio sanitario  nazionale.    Tale
 deliberazione,  dato  atto  "che  il personale indicato negli elenchi
 sara' trasferito all'Arpa, sia perche' addetto in modo esclusivo alle
 attivita' trasferite, sia a seguito di opzione espressa",  determina,
 agli  allegati  2-a e 2-b di trasferire, tra gli altri, il "Dir. san.
 lab. anal. ch. e clin. micr.",  cioe'  il  ricorrente,  motivando  il
 trasferimento  con  la dicitura "escl", vale a dire, col fatto che il
 ricorrente e' addetto in modo  esclusivo  alle  attivita'  trasferite
 all'Arpa.
   A sostegno del gravame il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
     eccesso  di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di
 diritto;
     violazione degli artt. 1 e 3, legge 21  gennaio  1994,  n.  61  e
 dell'art. 25, legge regionale 19 aprile 1995, n. 44;
     violazione  della circolare assessorato sanita' E.R. n. 25 del 31
 maggio 1995;
     violazione art. 15, secondo comma, d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.
 502;
     disparita' di trattamento.
   Gli impugnati provvedimenti, infatti, fondano sul falso presupposto
 che  il  dott.  Allevato  sia addetto in modo esclusivo alle funzioni
 trasferite all'Arpa. Ed e' proprio in base a tale erroneo presupposto
 che la delibera  n.  1564  "propone";  e  la  delibera  n.  4636/1995
 "dispone"  il  trasferimento  e  del  posto e del suo titolare (dott.
 Allevato) all'Arpa.  Per rendersi conto di  cio',  basta  controllare
 l'allegato  1 (art.  13) della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44,
 dove risulta evidente che di tutte le attivita' dell'USL, in  materia
 di prevenzione, solo la minor parte viene trasferita all'Arpa; mentre
 restano  assegnate  all'USL  le seguenti attivita':  igiene e sanita'
 pubblica. Malattie infettive e diffusive. Igiene  edilizia.  Medicina
 legale;
 igiene  degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo
 umano; sanita' animale; igiene degli alimenti di  origine  animale  e
 loro   derivati;   tutela  della  salute  dei  lavoratori;  controlli
 impiantistici preventivi e  periodici;  inquinamento  acustico  degli
 ambienti di lavoro.
   Il presidio multizonale di prevenzione si articola in piu' settori,
 e  cioe':    settore  biotossicologico;  settore  chimico-ambientale;
 settore fisico-ambientale.
   Va sottolineato che il settore biotossicologico, al cui vertice  e'
 collocato   il   ricorrente,   ed   il  cui  organico  e'  costituito
 esclusivamente da medici e da biologi,  e'  preposto  alle  attivita'
 sopra elencate, come statuito dalla legge regionale 4 maggio 1982, n.
 19, art. 19; vale a dire alle attivita' preventive per e sull'uomo.
   Di  contro,  all'Arpa,  come  emerge dal citato allegato 1, vengono
 trasferite le attivita' di prevenzione ambientale, come  indicate  al
 terzo  comma  dell'art.  4 della legge regionale 7 settembre 1981, n.
 33; e  che  sono  di  competenza  dei  settori  chimico-ambientale  e
 fisico-ambientale, con organici costituiti da chimici e da fisici.
   Il  settore  biotossicologico  solo  marginalmente  e'  preposto  a
 funzioni connesse con l'ambiente (controllo acque superficiali  e  di
 scarico;   impianti   depurazione   acque;   aerobiologia;  controllo
 microbiologico).
   Per concludere, dunque, il dott. Allevato non  e'  affatto  addetto
 esclusivamente  alle  funzioni  trasferite  all'Arpa, come vogliono i
 provvedimenti   impugnati;   al   contrario,   e'    addetto    quasi
 esclusivamente alle funzioni che restano assegnate all'USL.
   Come  emerge  dall'art.  1 della legge regionale 19 aprile 1995, n.
 44, l'Arpa e' stata istituita "... in attuazione  delle  disposizioni
 dell'art.   7   d.lgs.   30   dicembre  1992,  n.  502  e  successive
 modificazioni; del d.-l. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito in  legge
 21 gennaio 1994, n. 61".
   Il  d.-l.  4  dicembre  1993,  n.  496 e la legge di conversione 21
 gennaio 1994, n. 61 istituiscono l'ANPA  (Agenzia  nazionale  per  la
 protezione  dell'ambiente). E la legge n. 61/1994 elenca, all'art. 1,
 le attivita' demandate all'ANPA; vale  a  dire,  tutte  le  attivita'
 connesse   al   controllo   ambientale;  ed  all'art.  3  dispone  il
 trasferimento all'ANPA del personale  delle  UU.SS.LL.  addetto  alle
 suddette  attivita':  invece,  le  competenze  in materia di igiene e
 sanita'  pubbliche,  gia'  attribuite  al  reparto  medico  degli  ex
 laboratori  di  igiene  e  profilassi,  sono  mantenute all'USL, come
 stabilito dall'art. 7, d.lgs. del 30  dicembre  1992,  n.  502,  come
 sostituito  dall'art. 8 del d.lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993, per il
 quale  le  regioni  devono istituire presso ciascuna Unita' sanitaria
 locale, un dipartimento  di  prevenzione  dei  servizi  di  igiene  e
 sanita'  pubblica,  prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 igiene degli alimenti e della nutrizione.
   Ed appunto in questo senso si muove, evidentemente, l'allegato n. 1
 della legge regionale n.  44/1995,  che  "lascia"  all'USL  tutte  le
 attivita' di igiene e sanita' pubbliche.
   Pertanto,  il  disposto  trasferimento  del dott. Allevato viola il
 disposto dell'art. 3 della legge n. 61/1994; ed e' anche in contrasto
 con l'art. 25 della legge regionale 19 aprile 1995, n.  44  che,  la'
 dove  dispone il trasferimento all'Arpa del personale "utilizzato per
 le attivita' trasferite", non autorizza affatto  a  ritenere  che  il
 trasferimento  possa  riguardare anche il personale utilizzato per le
 attivita' solo parzialmente trasferite.
   Ed infatti, come emerge  al  6,  7,  8  capoverso  di  pag.  4,  la
 Circolare n. 25 del 31 maggio 1995 dell'ass. regionale, distingue:
     il  personale  addetto esclusivamente alle funzioni trasferite, e
 che va senz'altro assegnato all'Arpa;
     il personale addetto prevalentemente  alle  funzioni  trasferite;
 stabilendo  che  "occorrera'  raccogliere le opzioni per la copertura
 dei posti  assegnati  all'Arpa  ed  ai  dipartimenti  di  prevenzione
 espresse   dal   personale   che  esercitava  funzioni  non  in  modo
 esclusivo".
   E' quindi evidente che  la  regione  ha  voluto  includere  fra  il
 personale  da  trasferire all'Arpa, anche quello addetto ad attivita'
 trasferite  solo  parzialmente;  ed  ha   mitigato   tale   forzatura
 interpretativa, riconoscendo a tale personale il diritto di opzione.
   La "cosa", del resto e' ribadita nella impugnata delibera regionale
 n.  4636  del  19  dicembre  1995,  al 3 capoverso di pag. 2, dove si
 afferma che nella circolare regionale n. 25, "viene...  indicato  che
 ogni  azienda individui il personale addetto in maniera non esclusiva
 alle funzioni trasferite e che allo stesso personale sia concesso  il
 diritto  di  optare  per  l'assegnazione all'Arpa o per la permanenza
 all'azienda di appartenenza".   Evidentemente, sul falso  ed  erroneo
 presupposto   che   esercitasse  esclusivamente  funzioni  trasferite
 all'Arpa, il dott. Allevato e' stato privato  della  possibilita'  di
 esercitare  il  diritto  di  opzione,  in  evidente  violazione delle
 disposizioni dettate dalla citata circolare regionale.  Come  risulta
 dagli  artt.  9  e  15  della  legge regionale 19 aprile 1995, n. 44,
 l'Arpa  e'  diretta  da  un  direttore  generale,  coadiuvato  da  un
 direttore tecnico; e viene organizzata in sezioni provinciali dirette
 da un direttore di sezione.
   Se, quindi, si considerano:
     la struttura organizzativa dell'Arpa, come sopra delineata;
     il fatto che le funzioni trasferite all'Arpa attengono ai settori
 chimico-ambientale  e  fisico-ambientale, la conseguenza non puo' che
 essere  la  seguente:    il  ricorrente,  inquadrato  nella   seconda
 qualifica  dirigenziale;  ora al vertice del settore biotossicologico
 (le cui funzioni, come si e' detto, restano assegnate  all'USL),  una
 volta inquadrato nell'organico dell'Arpa, verrebbe a perdere tutte le
 proprie  funzioni "di direzione ed organizzazione...", di "indirizzo"
 e  di  "decisione  sulle  scelte  da  adottare  nei  riguardi   degli
 interventi",  sancite  dal  secondo  comma  dell'art.  15,  d.lgs. 30
 dicembre 1992, n. 502 per il personale  medico  del  secondo  livello
 della  dirigenza;  e  verrebbe ridotto al rango di semplice esecutore
 delle direttive altrui.  A quanto sopra, si aggiunge la disparita' di
 trattamento posta in essere con gli impugnati provvedimenti dato  che
 l'aiuto  del  dott.    Allevato,  dott.ssa Alessandra Alessandrini e'
 stata esclusa dal trasferimento e mantenuta presso l'USL.
   Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   25,   legge   regionale
 Emilia-Romagna  19  aprile  1995,  n. 44 per violazione dell'art. 117
 della Costituzione in relazione ai  "principi  fondamentali"  fissati
 dalla  legislazione statale; nonche' dell'art. 97, Cost.  A ritenere,
 per ipotesi, che la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (di cui  fa
 attuazione  la  circolare n. 25 del 31 maggio 1995 ass. reg. sanita')
 preveda, all'art 25, l'integrale assegnazione di personale e di posti
 dei PMP  all'Arpa,  viene  dedotta,  sia  pure  in  via  subordinata,
 l'illegittimita'  costituzionale  di  tale  previsione  di legge, per
 violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 21 gennaio
 1994, n. 61, di conversione, con modifiche del d.-l.   n. 496/1993  e
 dell'art.  7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.  Infatti l'art. 3 della
 legge n. 61/1994 prevede il trasferimento del solo personale  adibito
 esclusivamente alle attivita' "tecnico-scientifiche per la protezione
 dell'ambiente"    di    cui    all'art.   1   della   legge   stessa.
 L'illegittimita' costituzionale viene dedotta, sotto il  profilo  del
 contrasto con l'art. 117 Cost., oltre che per violazione dei principi
 sanciti  dalla legge n. 61/1994, anche per il contrasto con il d.P.R.
 n.  117/5 giugno 1993 che, a seguito  di  risultato  referendario  ha
 abrogato  le norme della legge 833/1978 nella parte in cui affidavano
 alle UU.SS.LL. i controlli in materia ambientale; e per contrasto con
 il d.lgs. n. 502/30 dicembre 1993, che, all'art. 7, ha istituito,  in
 sostituzione  dei  PMP,  i  dipartimenti  di  prevenzione  presso  le
 UU.SS.LL., articolati in almeno due sezioni, delle quali una  adibita
 alla  prevenzione  ambientale.    Pertanto,  trasferire  in blocco il
 personale dei PMP all'ARPA, contravverrebbe ai principi fissati dalla
 legislazione nazionale sulla organizzazione  sanitaria;  nonche'  coi
 principi  di  ragionevolezza e di buon andamento sanciti dall'art. 97
 Cost., dal momento che la USL verrebbe privata del  personale  medico
 idoneo  ad esercitare le funzioni non mediche, del tutto avulse dalle
 sue  professionalita'  e  competenza.      Resistevano   la   regione
 Emilia-Romagna  e  l'Azienda  USL  di  Parma, entrambe contestando la
 fondatezza in merito  del  ricorso;  la  prima  eccepiva  altresi  la
 mancanza   di   un  interesse  attuale,  in  attesa  del  decreto  di
 trasferimento ex art. 13 legge regionale n. 44/1995.  In  prossimita'
 dell'udienza  di  discussione,  le  parti  costituite  si scambiavano
 memorie a sostegno  delle  rispettive  difese:  le  parti  resistenti
 eccepivano  altresi'  la  omessa  notificazione  del ricorso all'ARPA
 controinteressata, ed anche  la  USL  assumeva  la  natura  meramente
 endoprocedimentale  degli atti impugnati.  Con il ricorso n. 323/1996
 il dott. Allevato rivolgeva analoghe censure  contro  il  decreto  24
 aprile   1996   n.   215   del   Presidente  della  giunta  regionale
 dell'Emilia-Romagna. recante  trasferimento  all'Arpa  del  personale
 gia'  individuato negli atti impugnati con il precedente ricorso, ivi
 compreso il ricorrente.
     Resistevano la regione e l'Azienda USL di  Parma  contestando  la
 fondatezza in merito del gravame.
     Interveniva   ad   adiuvandum  l'Associazione  italiana  patologi
 clinici.  L'Azienda USL eccepiva la omessa notificazione  all'Arpa  e
 l'omessa  impugnativa  degli  atti  presupposti. All'odierna pubblica
 udienza la causa passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Con ricorso n. 194/1996 il dott. Allevato, dirigente sanitario  del
 settore  biotossicologico  del  presidio  multizonale  di prevenzione
 dell'Azienda  USL  di  Parma,  ha  impugnato  il   provvedimento   n.
 15694/1995  del  Direttore generale di tale Azienda, recante proposta
 di assegnazione alla neoistituita  Arpa  (Agenzia  regionale  per  la
 prevenzione  e  l'ambiente) delle proprie dotazioni organiche, di cui
 all'art.  25  della  legge   regionale   n.   44/1995,   nonche'   la
 deliberazione 19 dicembre 1995 n.  4636 della giunta regionale, nella
 quale  si individuano i posti delle dotazioni organiche delle Aziende
 USL da  assegnarsi  all'Arpa,  attribuendo  ad  apposti  decreti  del
 Presidente  della  giunta  il  compito di provvedere concretamente al
 trasferimento  ed  all'assegnazione  del  personale  (come   previsto
 dall'art.  13  della  citata  legge regionale n. 44/1995).   Il dott.
 Allevato  impugnava  anche  la  circolare  31  maggio  1995,  n.  25,
 dell'Assessore  regionale  alla  sanita',  recante  indicazioni  alle
 Aziende USL per la  individuazione  dei  posti  da  proporre  per  il
 trasferimento.    Con  il  ricorso  n.  323/1996 il dott. Allevato ha
 infine impugnato il sopravvenuto provvedimento 24 aprile 1996 n.  215
 del  Presidente della giunta regionale (che da concreta attuazione al
 trasferimento del ricorrente presso l'Arpa), riproponendo le  censure
 gia' avanzate avverso gli atti presupposti.
   Conviene  preliminarmente disporre la riunione dei due ricorsi, per
 evidenti ragioni  di  connessione  oggettiva  e  soggettiva  tra  gli
 stessi.      Anzitutto,   deve   essere  disattesa  la  eccezione  di
 inammissibilita' del primo  ricorso  (n.  194/1996)  per  carenza  di
 interesse  alla  impugnativa  di  atti endoprocedimentali: infatti la
 deliberazione 19 dicembre 1995 n. 4636 della giunta regionale,  oltre
 a costituire la "previa deliberazione" di giunta imposta dall'art. 13
 della  legge  regionale  n.  44/1995  in  funzione  determinativa del
 contenuto del decreto presidenziale di assegnazione  e  trasferimento
 del  personale  USL  all'Arpa, ha effetti immediatamente lesivi della
 posizione  soggettiva  del  dott.  Allevato  in  quanto,  mentre   lo
 individua  nel  novero  dei  dipendenti da trasferire (allegato 2 b),
 sopprime contestualmente il suo posto  dalla  pianta  organica  della
 AUSL  punto  c)  del dispositivo, pag. 6).  L'effetto soppressivo dal
 posto occupato dal dott. Allevato nella pianta organica  dell'Azienda
 USL   (allegato   2   a)  e'  quindi  senz'altro  riconducibile  alla
 considerata deliberazione di giunta che, a questo  riguardo,  rimette
 al  successivo decreto presidenziale soltanto la determinazione della
 decorrenza,  come  e'  espressamente  previsto  al   punto   c)   del
 dispositivo.    Il provvedimento 21 luglio 1995 n. 1564 del direttore
 generale della AUSL di Parma, pure impugnato con il primo ricorso, ha
 invece contenuto meramente propositivo,  quanto  alla  individuazione
 dei posti e del personale da trasferire, per cui esso non puo' valere
 ad  escludere, in capo all'Azienda, la posizione di controinteressata
 rispetto alla impugnativa dei successivi provvedimenti decisori,  che
 dispongono  in  relazione  alle  dotazioni  organiche ed al personale
 dell'AUSL stessa e dell'Arpa, cioe' in relazione ad  un  oggetto  che
 certamente  riveste  un naturale e rilevante interesse per l'Azienda.
 Deve quindi ritenersi adempiuto l'onere di notificare il  ricorso  ad
 almeno   uno  dei  controinteressati,  e  va  disattesa  la  relativa
 eccezione.   Ne' rileva la omessa  contestuale  impugnativa,  con  il
 ricorso  n.  323/1996 proposto contro il decreto del Presidente della
 Giunta, degli atti presupposti, dal momento che gli stessi sono stati
 gia' tempestivamente impugnati col precedente ricorso, che si e' gia'
 visto essere ammissibile.   Anche questa eccezione  non  puo'  quindi
 essere  condivisa.    Nel merito, occorre muovere all'esame congiunto
 dei primi ed articolati motivi dei due ricorsi: essi si  fondano  sul
 presupposto  che, secondo le disposizioni invocate (artt. 1 e 3 della
 legge 21 gennaio 1994 n. 61, art. 25 della legge regionale 19  aprile
 1995  n.  44, art. 15 d.lgs. n. 502/1992, circolare 31 maggio 1995 n.
 25 dell'Assessore regionale alla sanita') non tutto il personale  del
 settore biotossicologico del PMP dovrebbe essere trasferito all'Arpa,
 occorrendo  invece  procedere  ad  un  giudizio  di esclusivita' o di
 prevalenza delle mansioni esercitate in  materia  ambientale,  ovvero
 acquisire  l'opzione  degli interessati.  Oltre alla violazione delle
 norme invocate, il ricorrente lamenta la falsita' del presupposto  di
 fatto  (sua esclusiva adibizione a mansioni di protezione ambientale)
 e il  correlato  vizio  di  motivazione,  nonche'  la  disparita'  di
 trattamento  rispetto  al suo aiuto dott.ssa Alessandra Alessandrini,
 mantenuta presso l'Azienda USL.   L'assunto e' del  tutto  infondato:
 l'art.  25  della  legge  regionale  n. 44/1995 stabilisce infatti al
 primo comma che "sono assegnate all'Arpa, fin dalla sua costituzione,
 le dotazioni organiche in essere alla data del  1  gennaio  1994  dei
 settori,  chimici, fisici e biotossicologici dei P.M.P.". Prosegue il
 secondo comma. "Il personale dei settori dei PMP  indicati  al  primo
 comma  e'  assegnato  all'Arpa  fin dalla sua costituzione".  Come si
 vede,  nell'ambito  del  settore  biotossicologico  (e  degli   altri
 indicati:  chimico  e  fisico)  la  norma non lascia spazio ad alcuna
 valutazione, in sede amministrativa,  di  esclusivita'  o  prevalenza
 delle  funzioni  di protezione ambientale.  Soltanto per il personale
 del servizio di igiene pubblica delle  Aziende  USL  il  terzo  comma
 dispone  l'assegnazione  all'Arpa  di quello effettivamente "adibito,
 alla data del 31 dicembre 1993, alle attivita' di cui  al  precedente
 art.   5",   recante:  "Funzioni,  attivita'  e  compiti  dell'Arpa".
 Soltanto per questo personale, cioe' il legislatore regionale  si  e'
 preoccupato  di  sancire  che  occorresse  l'esercizio  esclusivo  di
 mansioni in materia ambientale quale  condizione  indispensabile  per
 determinare  senz'altro  il  trasferimento all'Arpa. Ancora, soltanto
 per questo personale (ripetesi, dei servizi  di  igiene  pubblica)  i
 commi  6,  7  e  8  introducono  il  criterio  della prevalenza delle
 funzioni  di  prevenzione  ambientale,  l'esercizio  del  diritto  di
 opzione,  la  formulazione  di  graduatorie,  da  parte  della Giunta
 regionale, per l'assegnazione all'Arpa  o  all'Azienda  USL  di  quei
 dipendenti   che  non  esercitano  in  modo  esclusivo  le  attivita'
 trasferite.  Coerentemente ed esattamente la circolare  regionale  31
 maggio  1996  n.  25  da'  atto  che  "non  esistono spazi e dubbi da
 chiarire" sulla assegnazione all'Agenzia dei settori chimico,  fisico
 e  biotossicologico  dei P.M.P.; mentre si sofferma sulla particolare
 situazione del personale dei PMP (interamente soppressi  ex  art.  24
 legge  regionale  n.  44/1995) per la esclusiva considerazione che al
 personale amministrativo potevano promiscuamente  fare  capo  sia  le
 funzioni  amministrative relative ai tre settori indicati, sia quelle
 relative al quarto settore (cd.  impiantistico, antinfortunistico, di
 cui  agli  arrt, 5 e 19 della legge regionale n. 33/1981), trasferito
 invece ai dipartimenti di prevenzione della Azienda USL  dal  secondo
 comma dell'art. 24 della considerata legge regionale; la circolare ha
 quindi   chiarito   che,  limitatamente  al  personale  con  funzioni
 amministrative  dei  PMP,  occorre  avere  riguardo  al  settore   di
 adibizione       (chimico,       fisico,      biotossicologico      o
 impiantistico-antinfortunistico), e che solo in  caso  di  adibizione
 promiscua  (sia  ai  primi  tre  che  al  quarto settore) deve essere
 applicato il criterio della prevalenza e consentita  l'opzione.    Le
 considerazioni  che  precedono  palesano  che  il  trasferimento  del
 ricorrente all'ARPA e' del tutto vincolato dall'art. 25  della  legge
 regionale  n. 44/1995, indipendentemente da qualunque valutazione dei
 contenuti delle funzioni svolte presso  il  settore  biotossicologico
 del  PMP.  Ne'  sono desumibili indicazioni diverse dalle altre norme
 invocate:  non, in particolare, dall'art. 3 della  legge  21  gennaio
 1994  n.  61,  che,  al  primo comma, pure prevede una indiscriminata
 attribuzione alle Agenzie regionali del personale dei P.M.P.; neppure
 dall'art. 1 della stessa legge, che  reca  soltanto  una  definizione
 analitica  delle  attivita'  tecnico  scientifiche  per la protezione
 dell'ambiente, ai fini della loro attribuzione,  ex  art.    1,  alla
 istituenda  Agenzia  nazionale  (e  alle  agenzie  regionali ai sensi
 dell'art. 3), ma che non si occupa delle dotazioni di personale.   Il
 carattere  vincolato (dalla appartenenza al settore biotossicologico)
 del trasferimento palesa quindi:
     la inconfigurabilita' del  vizio  di  disparita'  di  trattamento
 (comunque  insussistente  perche'  la  dott.ssa  Alessandrini risulta
 assegnata  al  Servizio  igiene  pubblica   dal   21   giugno   1995,
 deliberazione n 1337, cioe' prima della costituzione dell'Arpa);
     l'irrilevanza  delle  mansioni  proprie  del  posto ricoperto dal
 dott. Allevato presso il settore biotossicologico del PMP,  le  quali
 non integrano affatto un presupposto di legge del trasferimento, come
 il  ricorrente  suppone erroneamente.  Proprio questa conclusione, se
 comporta la infondatezza del primo motivo dei due ricorsi, induce  il
 Collegio  a  sollevare  la  questione  di legittimita' costituzionale
 della  normativa  richiamata   (e   di   cui   gli   atti   impugnati
 rappresentano,  come  si  e'  visto,  la  fedele  applicazione),  per
 contrasto con gli artt. 35 e 97 della Costituzione.   Tale  questione
 e'  palesemente  rilevante  ai  fini  del  giudizio  in corso (attesa
 l'infondatezza delle altre censure dedotte e sopra esaminate)  e  non
 manifestamente   infondata,  come  emerge  dalle  considerazioni  che
 seguono, e che inducono la sezione a trasmettere gli atti processuali
 alla Corte costituzionale e ad attenderne una  pronuncia  in  merito.
 La  questione  viene  sollevata  d'ufficio nei confronti dell'art.  3
 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 (di conversione del decreto-legge 4
 dicembre 1993 n. 496), e in accoglimento della eccezione dedotta  con
 il  secondo  subordinato  motivo  (di entrambi i ricorsi), per quanto
 riguarda invece l'art. 25 della legge 19  aprile  1995  n.  44  della
 regione  Emilia-Romagna.    Con la istituzione del servizio sanitario
 nazionale (legge 23 dicembre 1978 n. 833)  venivano  attribuite  alle
 USL  anche  competenze  in  materia  di igiene e sanita' pubblica, di
 salvaguardia dell'igiene dell'ambiente e dei  luoghi  di  lavoro.  In
 particolare  l'art. 22 attribuiva ad appositi presidi multizonali, da
 istituirsi con legge regionale, "il controllo e la tutela dell'igiene
 ambientale" e "la prevenzione degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle
 malattie  professionali",  prevedendo  "forme  di coordinamento degli
 stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina  del
 lavoro  di  ciascuna  unita' sanitaria locale".  La legge regionale 7
 settembre  1981  n.  33  prevedeva,   per   l'Emilia   Romagna,   una
 articolazione  operativa  di  ciascun  presidio in quattro settori di
 attivita', denominati (art. 4)  rispettivamente  chimico  ambientale,
 fisico            ambientale,            biotossicologico           e
 impiantistico-antiinfortunistico.   Il settore  biotossicologioco  ha
 sempre svolto, secondo la previsione dell'art. 4 comma 5 della citata
 legge   regionale   n.  33/1981,  compiti  di  supporto  tecnico  per
 l'esercizio dell'attivita' di prevenzione e di controllo relativi, in
 particolare,  all'igiene  e  alla  tossicologia   del   lavoro   (con
 effettuazione  di  indagini  mirate su gruppi di lavoratori esposti a
 rischi professionali per la ricerca di indici biologici  di  rischio,
 per   la   raccolta   e  la  valutazione  epidemiologica  dei  dati),
 all'analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande ai  farmaci
 e  ai  cosmetici,  all'igiene  ambientale con particolare riferimento
 all'analisi microbiologica.   Sembra  al  Collegio  evidente  che  si
 tratti  di  attivita' a prevalente carattere igienico-sanitario (solo
 marginalmente a carattere ambientale), che a tutt'oggi continuano  ad
 essere  svolte di norma da personale medico presso le Aziende USL nei
 dipartimenti di prevenzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo
 30 dicembre 1992 n. 502, in consonanza, come si vedra', con quanto e'
 stato recentemente disposto dall'art.   13  allegato  1  della  legge
 regionale n. 44/1995 (e come e' stato confermato dalla stessa Azienda
 USL  di  Parma  con  la deliberazione 18 luglio 1996 n. 1228, pag. 3,
 esecutiva  dell'ordinanza  cautelare  pronunciata  dalla  sezione  in
 questo  giudizio).   Infatti, l'art. 7 del citato d.lgs. n. 502/1992,
 istitutivo dei dipartimenti di prevenzione delle USL in  sostituzione
 dei  citati  presidi  multizonali,  nella  consapevolezza che la sola
 tutela ambientale sarebbe stata  sottratta  alla  competenza  USL  in
 esito  allo  svolgimento  del  referendum  abrogativo  delle relative
 norme, ha attribuito  ai  dipartimenti  di  prevenzione  le  funzioni
 relative a:
 a)  igiene  e  sanita'  pubblica;  b)  prevenzione  e sicurezza degli
 ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della  nutrizione;  d)
 sanita' animale.
   Con  d.P.R. 5 giugno 1993 n. 177 sono state abrogate, rispettando i
 limiti dell'esito referendario, quelle disposizioni  della  legge  n.
 833/1978  che  avevano affidato alle UU.SS.LL. i controlli in materia
 ambientale.   Logico corollario di tale  suddivisione  di  competenze
 gia'  facenti  capo  ai presidi multizonali di prevenzione, ed ora in
 parte confermate  ai  dipartimenti  di  prevenzione  delle  UU.SS.LL.
 (igiene  e  sanita'  pubblica,  degli  alimenti  e  della nutrizione,
 prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro),  e  in   parte   (protezione
 dell'ambiente)  sottratte  alle  UU.SS.LL.  dal  d.P.R.  n. 177/1993,
 sarebbe stata, in sede di riorganizzazione dei servizi preposti  alla
 tutela  dell'ambiente, una simmetrica suddivisione del personale, che
 mantenesse presso i dipartimenti di prevenzione quei dipendenti  gia'
 adibiti  presso i soppressi presidi a competenze, igienico-sanitarie,
 non interessate dal  referendum  abrogativo  e,  quindi,  dal  citato
 d.P.R.    Il  legislatore  statale,  tuttavia,  nel  riorganizzare la
 materia dei controlli ambientali affidandola a una Agenzia  nazionale
 e  ad  Agenzie  regionali, ha effettivamente confermato, con legge 21
 gennaio   1994   n.  61,  il  mantenimento  alle  Aziende  USL  delle
 attribuzioni di igiene e sanita' pubblica, ma contraddittoriamente ha
 stabilito il trasferimento di tutto il  personale  dei  presidi  alle
 Agenzie  regionali.    Infatti  l'art.  1,  dopo avere analiticamente
 elencato "le attivita'  tecnico-scientifiche  connesse  all'esercizio
 delle  funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente" (comma 1),
 sancisce che restano ferme le attribuzioni in materia di igiene degli
 alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione  e  sicurezza
 ne luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica spettanti, in base
 alla legislazione vigente, al Servizio sanitario nazionale (comma 2).
 L'art.  1  prevede quindi la istituzione dell'Anpa (Agenzia nazionale
 per la protezione  dell'ambiente),  per  lo  svolgimento  delle  sole
 attivita'  di  cui  all'art.  1  comma primo, ove rivestano interesse
 nazionale (art. 1 lett. a); correlativamente, l'art. 3 (introdotto in
 sede di conversione del d.-l. 4 dicembre  1993  n.  496)  prevede  la
 attribuzione  delle  stesse attivita', ove invece rivestano interesse
 regionale, ad apposite Agenzie regionali (ARPA), ma  poi  dispone  la
 attribuzione  indiscriminata  alle  stesse del personale dei presidi,
 senza  distinguere  tra  addetti  e  non   addetti   alle   attivita'
 trasferite,  contraddicendo  cosi' la premessa (primo comma dell'art.
 3).
   Nella logica dell'esito referendario e di quanto  disposto  in  sua
 applicazione  dal  d.P.R.  5  giugno 1993 n. 177, solo l'attivita' di
 protezione ambientale e' stata sottratta alle UU.SS.LL. e  attribuita
 alle  Agenzie  regionali dall'art. 3 della legge n. 61/1994; pertanto
 il personale dei presidi multizonali di prevenzione,  in  particolare
 il   personale   medico   (come   il   dott.  Allevato)  dei  settori
 biotossicologici, adibito a competenze non  trasferite  ma  residuate
 alle  Aziende  USL,  non poteva che rimanere presso i dipartimenti di
 prevenzione di cui all'art. 7 del d.lvo 30 dicembre 1992 n. 502,  dal
 momento  che  agli  stessi  sono  state confermate, dal secondo comma
 dell'art. 1 della legge  n.  61/1994  e  in  consonanza  con  l'esito
 referendario,   le  attribuzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita'
 pubblica, igiene degli alimenti, igiene, prevenzione e sicurezza  nei
 luoghi  di lavoro (funzioni gia' individuate dall'art. 7 del d.lvo n.
 502/1992 in capo ai dipartimenti di prevenzione e dall'art. 4,  comma
 5,   della   legge   regionale   n.   33/1981   in  capo  al  settore
 biotossicologico dei presidi multizonali).
   Anche   il   legislatore   regionale   ha   ricalcato   la   stessa
 contraddizione.
   Infatti,  l'art.  13  della  legge  regionale 19 aprile 1995 n. 44,
 comma primo, dispone per la assegnazione  all'Agenzia  regionale  del
 personale  dei  presidi  secondo  il  riparto  di  competenze  di cui
 all'allegato 1, per il quale riserva ai dipartimenti  di  prevenzione
 le  funzioni relative, tra l'altro, alla "igiene e sanita' pubblica",
 alla "igiene degli alimenti, della nutrizione e delle  acque  per  il
 consumo umano" alla "igiene degli alimenti di origine animale, e loro
 derivati",  alla "tutela della salute dei lavoratori".  Ciononostante
 l'art. 25 dispone per la indiscriminata assegnazione  all'Agenzia  di
 tutto il personale del settore biotossicologico, senza considerare la
 parziale coincidenza delle sue funzioni (come individuate dall'art. 4
 comma  5  della  legge  regionale  n.  33/1981)  con quelle riservate
 dall'art. 13  ai  dipartimenti  di  prevenzione  delle  Aziende  USL.
 Dall'esame  comparato  delle  disposizioni  richiamate sembra potersi
 concludere che:
     il  settore  biotossicologico dei P.M.P. opera, sin dall'origine,
 con rilevanti competenze in materia di igiene e sanita' pubblica;
     il referendum  abrogativo  e  la  legislazione  successiva  hanno
 sottratto  alle  UU.SS.LL soltanto le competenze in materia di tutela
 ambientale; le competenze gia' attribuite ai settori biotossicologici
 dei PMP e poi ai dipartimenti  di  prevenzione  delle  UU.SS.LL.,  in
 materia  di igiene e sanita' pubblica, non sono state trasferite alle
 Agenzie regionali per la prevenzione e l'ambiente;  ciononostante  e'
 stato  previsto  (art. 3 della legge n. 61/1994 e art. 25 della legge
 regionale n. 44/1995)  il  trasferimento  alle  stesse  di  tutto  il
 personale  del  settore biotossicologico, ancorche' istituzionalmente
 adibito, sin dall'origine, a compiti non trasferiti ma  riservati  al
 Servizio  sanitario  nazionale.    Questa  mancanza  di simmetria tra
 funzioni e personale oggetto di trasferimento non sembra rispondere a
 criteri di logica e razionalita' sotto il profilo:    della  identica
 disciplina   prevista   per   situazioni   di   servizio   del  tutto
 differenziate quanto a funzioni esercitate (sia estranee che inerenti
 alla  materia  della  tutela  ambientale)  ed  a  correlati   profili
 professionali (medici e non medici);
     della  parallela mancanza di considerazione della inscindibilita'
 del nesso tra profili professionale e  contenuti  delle  funzioni  da
 attribuire,  e  della  necessaria inerenza di queste ultime ai primi,
 tenuto conto che la valorizzazione  delle  professionalita'  risponde
 sia  ad  esigenze  oggettive  di  buon  andamento degli uffici che ad
 esigenze soggettive di tutela dal diritto al lavoro; della immotivata
 sottrazione al Servizio sanitario nazionale di dotazioni di personale
 adibito  a  compiti  riconosciuti  propri  del   Servizio   medesimo,
 sottrazione  che  non  appare  coerente  con  il  principio  di buona
 organizzazione  dei  pubblici  uffici,  perche'  e'  inserita  in  un
 contesto normativo che non offre alcuna ratio alla disposizione nella
 misura  in  cui  non  interferisce  affatto  con tali compiti.   Tali
 profili di illogicita' delle norme in commento (art.  3  primo  comma
 della  legge  21 gennaio 1994 n. 61 e art. 25 primo comma della legge
 19 aprile 1995 n. 44  della regione Emilia-Romagna) palesano  la  non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 delle  stesse  in  relazione,  rispettivamente, agli artt. 3, 35 e 97
 della Costituzione.  Rinviando, dunque, ogni pronuncia in  rito,  nel
 merito   e   sulle   spese   processuali,  va  sospeso  il  giudizio,
 disponendosi la trasmissione degli atti -  a  cura  della  segreteria
 della   sezione   -  alla  Cancelleria  della  Corte  costituzionale,
 affinche'   quest'ultima   esamini   la   sollevata   questione    di
 legittimita'.