P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria si notifichi il superiore provvedimento alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il cancelliere curera' di comunicare l'ordinanza anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Lecce, addi' 28 marzo 1997. Il presidente est.: Brancato 97C0768