P. Q. M.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  si notifichi il superiore
 provvedimento alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
   Il  cancelliere  curera'  di  comunicare   l'ordinanza   anche   ai
 presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Lecce, addi' 28 marzo 1997.
  Il presidente est.: Brancato
 97C0768