Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,
 lettera  a),  n.  3,  del  d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni
 urgenti in materia di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a
 sostegno  del  reddito e nel settore previdenziale), convertito nella
 legge 28 novembre 1996, n. 608, nella  parte  in  cui,  ai  fini  del
 conseguimento  del  requisito  di  eta'  per il diritto alla pensione
 ordinaria di cui agli  artt.  24  e  25  del  regolamento  del  Fondo
 previdenziale   e   assistenziale   degli   spedizionieri   doganali,
 disciplinata dal decreto ministeriale 30 ottobre 1973,  in  relazione
 all'art.  15  della  legge 22 dicembre 1960, n. 1612, come modificato
 dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, fa decorrere dal
 1 gennaio 1994, anziche' dall'entrata in vigore del  d.-l.  8  agosto
 1994,  n.  494  (Norme  in  materia di collocamento, di patronati, di
 previdenza  per  gli  spedizionieri  doganali,  nonche'  a   sostegno
 dell'occupazione),  l'applicazione  della  tabella A) sezione uomini,
 allegata all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503
 (Norme  per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
 privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre  1992,
 n. 421).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 2 luglio 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C0777