ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come richiamato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dall'art. 1 del d.l. 27 (recte: 25) marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1996 dal pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Arnesano Antonio ed altra, iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per violazioni edilizie a carico di Antonio Arnesano e Maria Pascali, il pretore di Lecce, con ordinanza del 4 maggio 1996 (r.o. n. 743 del 1996), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come richiamato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dall'art. 1 del d.l. 27 (recte: 25) marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) - in vigore all'epoca della emissione della ordinanza di rimessione - nella parte in cui non prevede, in caso di versamento della oblazione da parte di soggetto nei cui confronti sia gia' intervenuta una sentenza definitiva di condanna per abusi edilizi, oltre alla concessione dei benefici previsti dalla norma stessa, anche l'estinzione della pena, mentre la oblazione interamente corrisposta da soggetto imputato, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, estingue il reato; che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione per intrinseca contraddittorieta' e sostanziale irragionevolezza della norma; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione. Considerato che il richiamo all'art. 1 del d.l. n. 154 del 1996 deve intendersi non rettamente operato, in quanto la citata disposizione non contiene alcun riferimento alla disciplina censurata; che la Corte, con sentenza n. 369 del 1988, ha gia' dichiarato non fondata la medesima questione, ponendo in rilievo la diversita' di situazioni in cui si trovano, da una parte, i soggetti imputati durante il procedimento penale e, dall'altra, i soggetti condannati, a seguito di sentenza definitiva, nonche' la non riconducibilita' del condono edilizio nella sfera dell'amnistia, ribadita anche nella successiva sentenza n. 427 del 1995; che la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la discrezionalita' del legislatore nel fissare, una volta individuata una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in relazione allo status dell'azione penale (v. ordinanze nn. 294 e 137 del 1996); che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicche' la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.