ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Tanzillo Italo contro l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al n. 1301 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Torino sull'istanza di rimborso delle imposte di ricchezza mobile e complementare pagate in relazione all'indennita' di buonuscita ENPAS - la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale solo il 18 novembre 1996), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonche' dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; che - affermata la natura previdenziale della predetta indennita' - il collegio rimettente ritiene che le denunciate norme contrastino: a) con l'art. 76 della Costituzione, per la lesione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 2, lettera e), della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, essendo evidente la mancanza nella specie di un nesso diretto tra l'indennita' di buonuscita ed il rapporto di lavoro; b) con l'art. 53 della Costituzione, attesa l'estensione della tassabilita' anche al risparmio accantonato per fini previdenziali; c) con l'art. 38 della Costituzione, destinandosi "parte delle indennita' previdenziali a fini diversi da quelli di cui alla norma costituzionale"; d) con l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento "con i lavoratori alle dipendenze dei privati, che percepiscono l'indennita' di anzianita' senza aver versato contributi; con coloro che hanno contratto un'assicurazione sulla vita, i quali sono esenti dall'imposta; con i lavoratori che percepiscono indennita' INPS, pure esenti dal tributo"; Considerato che - a prescindere dalla incidenza nella materia in esame delle modificazioni della disciplina della tassazione delle indennita' di fine rapporto, introdotte con efficacia retroattiva dalla legge 26 settembre 1985, n. 482 (v., da ultimo, ordinanza n. 386 del 1994) - con riguardo agli artt. 12, lettera e), e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 la questione sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poiche' tali norme regolano la tassazione di dette indennita' ai fini dell'IRPEF, mentre come evidenziato dalla pur sintetica motivazione dell'ordinanza di rimessione il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta restituzione di somme versate a titolo di imposte di ricchezza mobile e complementare, disciplinate dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e', inoltre, priva di qualsiasi motivazione; che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.