Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  12,  lettera e), e 46 del
 d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597   (Istituzione   e   disciplina
 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nonche' dell'art. 34
 del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
 tributarie), sollevata, in riferimento agli artt.  3,  38,  53  e  76
 della  Costituzione,  dalla  Commissione tributaria di primo grado di
 Torino,  con  l'ordinanza   in   epigrafe   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il 18 novembre 1996.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Ruperto
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
                        Il cancelliere: Malvica
 97C0799