Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nonche' dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, con l'ordinanza in epigrafe (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1996. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997. Il cancelliere: Malvica 97C0799