P. Q. M.
   Sospende il presente processo;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  222,  quarto  comma  c.p.  e, in quanto
 applicabili ai minori, degli artt. 206 c.p. e 312 c.p.p. in relazione
 agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, nella parte  in  cui
 prevedono   la   misura   di   sicurezza  del  ricovero  in  ospedale
 psichiatrico giudiziario di minore prosciolto ex  art.  88  c.p.  per
 delitto  non  colposo  punibile  con  pena  supeiore  a  due  anni di
 reclusione e giudicato socialmente pericoloso, ovvero  l'applicazione
 provvisoria della predetta misura;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che a cura della  cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
     Brescia, addi' 9 aprile 1997
                        Il presidente: Spizuoco
 97C0831