P. Q. M. Sospende il presente processo; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 222, quarto comma c.p. e, in quanto applicabili ai minori, degli artt. 206 c.p. e 312 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di minore prosciolto ex art. 88 c.p. per delitto non colposo punibile con pena supeiore a due anni di reclusione e giudicato socialmente pericoloso, ovvero l'applicazione provvisoria della predetta misura; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Brescia, addi' 9 aprile 1997 Il presidente: Spizuoco 97C0831