Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  8,  terzo  comma,  della  legge  16  dicembre 1977, n. 904
 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
 giuridiche e al regime tributario dei dividendi e  degli  aumenti  di
 capitale,  adeguamento  del  capitale  minimo  delle societa' e altre
 norme in materia fiscale e societaria) e dell'art. 45 della legge  20
 maggio  1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in
 Italia e per il sostentamento del clero cattolico in  servizio  nelle
 diocesi),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, 8, 19, 20 e 53
 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di  primo  grado  di
 Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0843