Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della  legge
 10  aprile  1951,  n.  287  (Riordinamento  dei  giudizi  di  assise)
 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo  comma,
 e  51,  primo  comma,  della Costituzione, dal pretore di Vallo della
 Lucania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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