P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1753 c.c., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente alle norme collettive, agli usi o alle pattuizioni individuali di derogare all'art. 1751 c.c. a sfavore del subagente di assicurazione; Dispone la sospensione del processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, addi' 11 aprile 1997 Il pretore: Attanasio 97C0872