P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della  legge  9  febbraio
 1948, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1753  c.c.,   in   relazione
 all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente alle norme
 collettive,  agli  usi  o  alle  pattuizioni  individuali di derogare
 all'art.  1751 c.c. a sfavore del subagente di assicurazione;
   Dispone la sospensione  del  processo  e  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria  per  la notifica della presente ordinanza
 alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,  nonche'  per
 la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Bassano del Grappa, addi' 11 aprile 1997
                         Il pretore: Attanasio
 97C0872