P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, comma 3, della  legge  11
 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante per la definizione del presente
 giudizio  e  non  manifestamente  infondata,  nei  termini  di cui in
 motivazione,  e  solleva   d'ufficio,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  36 della legge regionale 23 febbraio 1962,
 n. 2 (e, in subordine, dell'art. 1 della legge  regionale  25  maggio
 1995, n. 46), per violazione degli artt. 3 e 5 della Costituzione;
   Sospende  il  giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 segreteria,  alla  direzione  dei servizi di quiescenza, previdenza e
 assistenza  del  personale  dipendente   dalla   regione   siciliana,
 all'Assessorato   regionale   del  bilancio  e  delle  finanze  e  al
 presidente  della  regione  siciliana,  e  comunicata  al  presidente
 dell'asssemblea regionale siciliana.
                         Il presidente: Chiaula
                                                    L'estensore: Cilia
 97C0875