P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, e solleva d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (e, in subordine, dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46), per violazione degli artt. 3 e 5 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alla direzione dei servizi di quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente dalla regione siciliana, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e al presidente della regione siciliana, e comunicata al presidente dell'asssemblea regionale siciliana. Il presidente: Chiaula L'estensore: Cilia 97C0875