ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio promosso con ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  notificato il 10 settembre 1994, depositato in cancelleria
 il 19 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a  seguito  del
 decreto  del  presidente  della  Giunta provinciale di Bolzano del 28
 giugno 1994, n. 23, recante "Regolamento  per  il  recepimento  delle
 norme  risultanti  dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale
 relativo al triennio 1994-1996 per il personale  della  provincia  di
 Bolzano,  enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni
 delle province  di  Bolzano"  ed  iscritto  al  n.  34  del  registro
 conflitti 1994;
   Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Bolzano;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato,  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  della provincia autonoma di Bolzano, in
 relazione al decreto  del  presidente  della  Giunta  provinciale  28
 giugno  1994,  n.    23  (Regolamento  per il recepimento delle norme
 risultanti   dalla   disciplina   dell'accordo   intercompartimentale
 relativo  al  triennio  1994-1996 per il personale della provincia di
 Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei  comuni
 della Provincia di Bolzano), reputato invasivo delle competenze dello
 Stato,  in  quanto  contrastante  con  gli  artt. 15, 17, 18 e 19 del
 decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
     che si  e'  costituita  in  giudizio  la  provincia  autonoma  di
 Bolzano,  chiedendo  che il ricorso venga dichiarato inammissibile o,
 comunque, respinto;
     che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto depositato
 il 24 giugno 1997, ha dichiarato di rinunciare  al  ricorso,  essendo
 venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio;
     che, con atto depositato il 26 giugno 1997, la provincia autonoma
 di Bolzano ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
   Considerato  che, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per
 i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al  ricorso,
 corredata  dall'accettazione  delle  parti  interessate,  estingue il
 processo.