Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0959