Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  28,  comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
 di  razionalizzazione  della   finanza   pubblica),   sollevata,   in
 riferimento  agli  artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
 tributaria di primo grado di  Padova,  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0959