Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0967