Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  131  delle  disposizioni  di
 attuazione  del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
 agli artt.  3 e 24 della Costituzione, dal giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il tribunale di Matera, con l'ordinanza indicata
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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