P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' decida sulla questione di legittimita' costituzionale della predetta disposizione normativa nella parte in cui statuisce che i contratti a tempo determinato stipulati dall'Ente Poste non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla cancelleria di questa pretura di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Latina il 27 maggio 1997 Il pretore: Diana 97C0983