P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e art. 23  della
 legge  11  marzo  1953,  n.  87,  in  accoglimento della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma  2,  d.-l.  1  ottobre
 1996,  n.  510,  convertito con modificazioni nella legge 28 novembre
 1996,  n.  608  dispone  la  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
 costituzionale,   perche'  decida  sulla  questione  di  legittimita'
 costituzionale della predetta disposizione normativa nella  parte  in
 cui statuisce che i contratti a tempo determinato stipulati dall'Ente
 Poste   non   possono   essere   trasformati  in  contratti  a  tempo
 indeterminato in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina alla cancelleria di questa pretura di trasmettere  gli  atti
 alla  Corte  costituzionale  e di notificare la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Latina il 27 maggio 1997
                           Il pretore: Diana
 97C0983